1. Cenni generali sulla separazione personale dei beni
Il regime patrimoniale della separazione dei beni è espressamente previsto dall’art. 215 c.c., e prevede, appunto, di tenere separata la titolarità esclusiva dei beni che vengono acquistati durante il matrimonio.
Nell’ipotesi in cui determinati beni vengano acquistati in maniera congiunta si applicheranno le norme sulla comunione ordinaria così come prevista dall’art. 1100 c.c.
La scelta del regime della separazione dei beni, può avvenire o all’atto del matrimonio mediante dichiarazione resa dinanzi all’ufficiale celebrante (forma più conveniente nel caso in cui sia già chiara l’idea di voler vivere il rapporto matrimoniale in regime di separazione personale dei beni) oppure anche in data successiva alla celebrazione attraverso l’istituto della convenzione matrimoniale indicato dal 3° comma dell’art. 162 c.c.. In tale ultima ipotesi, la convenzione dovrà essere stipulata per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e verrà annotata a margine dell’atto di matrimonio.
Infine, si passa in regime dei separazione dei beni in maniera automatica nei casi di:
- Dichiarazione di assenza;
- Separazione personale;
- Separazione giudiziale;
- Fallimento di un coniuge.
Per l’effetto dell’art. 218 c.c., inoltre, quando un coniuge gode dei beni di proprietà dell’altro coniuge, sarà soggetto alle obbligazioni che vengono imposte dal nostro ordinamento giuridico all’usufruttuario in generale.
2. Amministrazione dei beni in regime di separazione
Per disposizione dell’art. 217 c.c. ogni coniuge ha diritto di godimento e amministrazione dei beni di cui ne è titolare esclusivo.
Sono previste dal nostro ordinamento, inoltre, diverse possibilità di conferire l’amministrazione dei beni al proprio partner. Nel dettaglio, le previsioni di delega all’amministrazione dei beni sono le seguenti:
- Amministrazione con obbligo di rendiconto: in tal caso il coniuge amministratore è tenuto, secondo le regole del mandato, a rendere conto dei frutti verso l’altro coniuge;
- Amministrazione senza obbligo di rendiconto: in tal caso il coniuge amministratore non ha l’obbligo di rendere conto dell’amministrazione operata sui beni dell’altro coniuge. Su richiesta dell’altro coniuge, potrà essere obbligato alla restituzione dei frutti esistenti, senza aver l’obbligo di consegnare, altresì i beni consumati nel periodo precedente alla richiesta di restituzione.
Vi è, infine, l’ipotesi in cui un coniuge amministri i beni dell’altro coniuge senza averne avuto il consenso. In tale ultima previsione, si verifica una condotta illecita da parte del coniuge che ha amministrato nonostante l’opposizione dell’altro coniuge e l’ordinamento prevede che il primo risponda dei danni in favore del secondo per la mancata percezione dei frutti.
3. I singoli creditori nel regime di separazione dei beni
Vantaggio cruciale del regime di separazione personale dei beni consiste nel fatto che i creditori del singolo coniuge, potranno rivalersi solo sui beni del coniuge debitore e non anche sui beni del coniuge non debitore. Nel regime di comunione dei beni, invece, il singolo creditore di un coniuge, potrà rivalersi anche sui beni del coniuge non debitore.