Il reato aberrante

La caratteristica essenziale del reato aberrante è rappresentata dal fatto che vi è la commissione di un reato nei confronti di un soggetto diverso rispetto a quello che si voleva effettivamente colpire, oppure vi è la commissione di un reato diverso da quello che si intendeva compiere. Fulcro essenziale è costituito dall’errore.
Questa fattispecie delittuosa è espressamente prevista dal nostro codice penale agli articoli 82 e 83.

1. Cenni generali sul reato aberrante

Come già rappresentato nel libello introduttivo, caratteristica essenziale di siffatta tipologia delittuosa è rappresentata dall’errore. Tale errore può portare o all’offesa di persona diversa da quella che si intendeva offendere, o alla commissione di un reato diverso da quello che si voleva compiere. Per tali motivi, la dottrina ha operato un prima distinzione tra: aberratio ictus (offesa di persona diversa) e aberratio delicti (commissione di reato diverso).

2. L’aberratio ictus

L’aberratio ictus corrisponde al reato previsto dall’art. 82 c.p. il quale prevede al primo comma che: “Quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno alla persona che voleva offendere..”.
Il secondo comma, disciplina anche l’ipotesi in cui oltre ad essere colpita la persona oggetto del reato, venga colpita anche altra persona. In tal caso è previsto che il colpevole dovrà essere condannato alla pena stabilita per il reato più grave, aumentato fino alla metà.
Queste due previsioni generano, a loro volta, una ulteriore catalogazione da parte della dottrina in:

  • Aberratio ictus monolesiva;
  • Aberratio ictus

2.1 Aberratio ictus monolesiva

Questa categoria delittuosa, come detto ampiamente in precedenza, è prevista dal primo comma dell’art. 82 c.p.
Da un punto di vista prettamente oggettivo, l’aberratio ictus monolesiva richiede la verificazione di un evento lesivo cagionato da una condotta messa in atto dal soggetto agente al fine di offendere la vittima designata.
È importante che la condotta posta in atto venga valutata come unitaria, altrimenti ci si ritroverebbe dinanzi all’ipotesi di concorso materiale di reato ovvero di reato continuato.
Inoltre, l’evento voluto e quello realmente cagionato, devono essere omogenei.

2.2 Aberratio ictus plurilesiva

La previsione dell’aberratio ictus plurilesiva consiste nel fatto che, oltre ad essere “colpito” dal reato la persona già individuata dal soggetto agente, venga colpita anche altra persona.
I tratti relativi alla condotta restano simili al caso dell’aberratio monolesiva, quello su cui si dovrà prestare maggiore attenzione è all’analisi della condotta nella verificazione dell’evento ulteriore (non previsto).

3. Aberratio delicti

L’aberratio delicti è prevista dall’art. 83 c.p. e riguarda i casi in cui “..per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.
Oggetto di approfondita analisi, in questo caso, dovrà essere l’analisi della condotta del soggetto agente, al fine di verificare se effettivamente l’intenzione era quella di commettere reato diverso da quello effettivamente commesso.

Anche per l’aberratio delicti, si suole distinguere tra:

  • Aberratio delicti monolesiva;
  • Aberratio delicti

3.1 Aberratio delicti monolesiva

L’aberratio delicti monolesiva corrisponde all’ipotesi in cui vi è la commissione del solo reato diverso da quello che si intendeva realmente compiere.
Come specificato dall’art. 83 del codice penale, in questo casi il colpevole risponde di delitto colposo se il fatto è previsto dalla legge come tale.

3.2 Aberratio delicti plurilesiva

Il secondo comma dell’art. 83 c.p. prevede il caso in cui il soggetto agente, oltre ad avere cagionato il reato voluto, cagioni anche altra fattispecie delittuosa non voluta.
In tal caso si applicano le comuni regole sul concorso di reati.