Art. 70 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Comunicazione degli accordi di voto

Articolo 70 - codice delle assicurazioni private

1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l’esercizio concertato del voto in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all’IVASS dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell’impresa cui l’accordo si riferisce. L’IVASS stabilisce in via generale i termini e le modalità della comunicazione.(1)
2. Quando dall’accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’IVASS può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all’accordo stesso e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell’accordo devono essere alienate.(1)
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 69.

Articolo 70 - Codice delle assicurazioni private

1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l’esercizio concertato del voto in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all’IVASS dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell’impresa cui l’accordo si riferisce. L’IVASS stabilisce in via generale i termini e le modalità della comunicazione.(1)
2. Quando dall’accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’IVASS può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all’accordo stesso e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell’accordo devono essere alienate.(1)
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 69.

Note

La rubrica del presente Titolo è stata così sostituita dall’art. 1, comma 207, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

(1) Il presente comma è stato poi così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74, con decorrenza dal 30.06.2015.

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