Art. 70 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Impiego di navi per il soccorso

Articolo 70 - codice della navigazione

Ai fini dell’articolo precedente, l’autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.
Le indennità e il compenso per l’opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.

Articolo 70 - Codice della navigazione

Ai fini dell’articolo precedente, l’autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.
Le indennità e il compenso per l’opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.

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