Art. 71 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Divieto di getto di materiali

Articolo 71 - codice della navigazione

Nei porti è vietato gettare materiali di qualsiasi specie.
Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali è esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessità del traffico e della pesca.

Articolo 71 - Codice della navigazione

Nei porti è vietato gettare materiali di qualsiasi specie.
Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali è esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessità del traffico e della pesca.

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