Art. 2325 bis – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

Articolo 2325 bis - codice civile

Ai fini dell’applicazione del presente titolo (1), sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni (2) quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.

Articolo 2325 bis - Codice Civile

Ai fini dell’applicazione del presente titolo (1), sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni (2) quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.

Note


(1) parola: «capo» sostituita dall’art. 5, lett. a), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) parole: «Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di azioni» sostituite dall’art. 5, lett. b), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

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