1. Cosa è l’indennità di accompagnamento INPS?
L’indennità di accompagnamento consiste in una erogazione economica mensile, da parte dell’INPS, in favore di individui affetti da grave disabilità e che non hanno la possibilità di deambulare in maniera autonoma o che non hanno, comunque, la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Questa specifica forma assistenziale è stata introdotta dal nostro ordinamento all’inizio degli anni ottanta. È, infatti, la legge n. 18 del 1980 ad aver previsto la possibilità di un sostegno economico agli individui che non hanno, essenzialmente, la capacità di svolgere la propria vita in maniera autonoma. L’ottenimento di tale beneficio non è “automatico” ma dovrà essere richiesto dal disabile e il suo effettivo riconoscimento sarà subordinato ad una apposita procedura prevista dalla legge al fine di verificare l’effettivo stato di bisogno del richiedente.
2. Requisiti
Per poter ottenere l’indennità di accompagnamento il disabile dovrà essere in possono dei seguenti requisiti:
– riconoscimento di inabilità psico-fisica totale (100%);
– impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore;
– impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita in maniera autonoma;
– avere cittadinanza italiana;
– essere cittadino straniero iscritto all’anagrafe del comune di residenza;
– essere cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno di almeno un anno.
3. Procedura per la presentazione della domanda di indennità di accompagnamento INPS
La presentazione della domanda di indennità prevede un iter burocratico ben definito dalla normativa vigente.
a. Il primo atto da compiere, per il riconoscimento del sostegno economico previsto dall’accompagnamento INPS, è quello di presentare richiesta tramite il proprio medico di base. Quest’ultimo, infatti, rilascerà certificato medico introduttivo, con in allegato il codice da inserire alla domanda di accertamento sanitario, che dovrà essere inoltrata direttamente all’INPS. Questo certificato medico dovrà contenere le patologie che hanno colpito l’invalido e che sono alla base della richiesta dell’accompagnamento INPS.
b. All’inoltro della domanda (che solitamente avviene tramite patronato o direttamente in via telematica dal sito INPS) segue la data di fissazione della visita medico legale presso la commissione medica preposta dall’INPS al fine di valutare la reale sussistenza dei requisiti necessari all’ottenimento del sostegno economico previsto dall’accompagnamento INPS.
c. Il giorno fissato per la visita, il disabile dovrà presentarsi presso la commissione medica indicata nella convocazione ricevuta dall’INPS. Nei casi di disabilità grave, che rendono impossibile lo spostamento dell’invalido dalla sua dimora, sarà la commissione medica a recarsi direttamente presso il domicilio dell’invalido per accertare il suo stato di disabilità totale.
d. All’esito della visita l’invalido potrà essere invitato a sottoporsi ad ulteriore visita medico legale. Potrà vedere accettata la sua richiesta di indennità di accompagnamento o, infine, potrà ricevere motivato diniego.
e. Nel caso di riconoscimento dei requisiti medici previsti per l’ottenimento dell’assistenza economica garantita dallo Stato, il beneficiario dovrà indicare gli ulteriori dati utili per verificare il suo diritto all’accompagnamento tramite la compilazione dell’apposito modello “AP70: Verifica dei dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.
4. A quanto ammonta l’indennità di accompagnamento INPS? Ci sono limiti di reddito?
L’ammontare dell’indennità di accompagnamento INPS, viene aumentata ogni anno in base agli indici di rivalutazione economica previsti dall’ISTAT. Per l’anno 2019 l’importo previsto è pari ad euro 517,84. La prestazione, avendo natura meramente assistenziale, non prevede l’erogazione della tredicesima mensilità e non dovrà essere inserita nella dichiarazione dei redditi e nel modello ISEE.
Per l’ottenimento dell’indennità di accompagnamento non sono previsti limiti reddituali, ma sono bensì previsti, limiti di “cumulabilità”. Non potranno, infatti, essere beneficiari del sostegno economico di accompagnamento i beneficiari di prestazioni simili già erogate loro dall’INPS. Infatti, coloro i quali ricevono già un sostegno economico per cause di servizio, lavoro o guerra non potranno ricevere l’indennità di accompagnamento. Questi ultimi potranno scegliere liberamente, però, a quale dei due trattamenti di sostegno aderire.
L’indennità di accompagnamento sarà, invece, cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per ciechi totali o parziali.
5. Domanda semplificata di accompagnamento INPS per over 65
Dal 1° gennaio 2019 l’INPS ha introdotto la possibilità di accedere in maniera semplificata all’indennità di accompagnamento per i cittadini over 65.
Infatti, al momento della presentazione della domanda, l’over 65 dovrà già indicare le informazioni richieste dal modello “AP70: Verifica dei dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche” che invece, agli under 65, vengono richieste solo nel caso in cui venga riconosciuta l’indennità di accompagnamento.
Quindi, essendo l’istituito già in possesso dei dati necessari per l’erogazione dell’indennità, qualora l’accertamento si sia definito in maniera positiva, la liquidazione della somma economica riconosciuta potrà avvenire in maniera rapida.
6. Durata dell’indennità di accompagnamento e possibilità di revisione
Qualora la commissione medica dovesse accogliere la richiesta di accompagnamento, la prestazione economica dovrà essere erogata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Accade spesso (quasi sempre) che, dalla presentazione della domanda di accompagnamento all’effettiva erogazione dell’indennità, intercorrano diverse mensilità (o anni in caso di ricorso giudiziale). Per questo, il riconoscimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento, produce effetto retroattivo. Infatti, qualora la commissione medica dovesse accogliere la richiesta di accompagnamento, la prestazione economica dovrà essere riconosciuta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e non dalla data dell’effettivo accertamento dell’invalidità o dalla data di comunicazione di accoglimento della stessa.
Generalmente una volta riconosciuta l’indennità di accompagnamento, si avrà sempre diritto a ricevere mensilmente il relativo trattamento economico previsto dalla legge.
Tuttavia, per alcune patologie, la commissione medica potrà decidere di sottoporre l’invalido a una visita di revisione, a distanza di qualche anno dalla concessione del beneficio dell’accompagnamento, per verificare nuovamente la permanenza dei presupposti necessari all’erogazione dell’indennità. Questa previsione è dovuta, infatti, alla possibilità che la patologia per la quale è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento potrà migliorare con il decorrere del tempo e rendere, quindi, l’invalido nuovamente autonomo.
7. Ricorso: impugnazione verbale di mancato accoglimento della domanda accompagnamento INPS
In caso di respingimento della domanda di accompagnamento, il verbale redatto dalla commissione medica ASL potrà essere oggetto di impugnazione e quindi di ricorso all’autorità giudiziaria. L’introduzione del ricorso dovrà avvenire tramite una apposita procedura introdotta recentemente nel codice di procedura civile all’art. 445 bis. Dato, infatti, l’elevato numero di contenziosi tra l’INPS e i soggetti che hanno ricevuto il diniego all’indennità di accompagnamento richiesta, si è deciso di introdurre uno strumento per “smaltire” in maniera più rapida la mole di ricorsi presentati dai richiedenti.
L’utilizzo di tale procedura ha carattere obbligatorio e prevede, dopo l’introduzione del ricorso, la nomina di un consulente medico legale che accerti, previa visita al ricorrente, la correttezza o meno del verbale redatto dalla commissione medica e contenente il respingimento della domanda di accompagnamento. Questa è una fase di accertamento preventivo obbligatorio, che rende molto più rapida la definizione del procedimento.
Tabella consuntiva
Patologia | Importo accompagnamento erogato | Limite reddituale |
---|---|---|
Pensione ciechi civili assoluti | € 310,17 | € 16.982,49 |
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati | € 286,81 | € 16.982,49 |
Pensione ciechi civili parziali | € 286,81 | € 16.982,49 |
Accompagnamento ciechi civili assoluti | € 930,00 | Nessun limite reddituale |
Indennità speciale ciechi ventesimisti | € 212,43 | Nessun limite reddituale |
Pensione invalidi civili totali | € 286,81 | € 16.982,49 |
Assegno mensile invalidi civili parziali | € 286,81 | € 4.926,35 |
Accompagnamento invalidi civili totali | € 520,29 | Nessun limite reddituale |
Indennità di frequenza minori di 18 anni | € 286,81 | € 4.926,35 |
Pensione sordi | € 286,81 | € 16.982,49 |
Indennità comunicazione sordi | € 258,00 | Nessun limite reddituale |
Lavoratori con drepanoticitosi o talassemia major | € 515,07 | Nessun limite reddituale |