Art. 9 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 9 - legge cambiaria

Il minore emancipato non autorizzato all’esercizio del commercio e l’inabilitato non assumono obbligazioni cambiarie se la loro firma non sia accompagnata da quella del curatore con la clausola “per assistenza” o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore è obbligato personalmente.

Art. 9 - Legge Cambiaria

Il minore emancipato non autorizzato all’esercizio del commercio e l’inabilitato non assumono obbligazioni cambiarie se la loro firma non sia accompagnata da quella del curatore con la clausola “per assistenza” o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore è obbligato personalmente.

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