Art. 85 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

ARTICOLO ABROGATO Albo delle imprese capogruppo

Articolo 85 - codice delle assicurazioni private

[1. L’impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall’ISVAP.
2. La capogruppo comunica all’ISVAP l’esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata.
3. L’ISVAP può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell’albo e può richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo dei gruppi assicurativi.
5. L’ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo.]

Articolo 85 - Codice delle assicurazioni private

[1. L’impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall’ISVAP.
2. La capogruppo comunica all’ISVAP l’esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata.
3. L’ISVAP può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell’albo e può richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo dei gruppi assicurativi.
5. L’ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo.]

Note

Il presente articolo e il Capo cui esso appartiene è stato abrogato dall’art. 1, comma 208, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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