Art. 86 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

ARTICOLO ABROGATO Poteri di indagine

Articolo 86 - codice delle assicurazioni private

[1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l’ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le società, con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo.
2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell’esattezza dei dati e delle informazioni utili per l’esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo.
3. Nei confronti delle società appartenenti al gruppo assicurativo e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società, sono attribuiti all’ISVAP i poteri previsti dall’articolo 71.]

Articolo 86 - Codice delle assicurazioni private

[1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l’ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le società, con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo.
2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell’esattezza dei dati e delle informazioni utili per l’esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo.
3. Nei confronti delle società appartenenti al gruppo assicurativo e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società, sono attribuiti all’ISVAP i poteri previsti dall’articolo 71.]

Note

Il presente articolo e il Capo cui esso appartiene è stato abrogato dall’art. 1, comma 208, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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