Art. 78 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione

Articolo 78 - codice delle assicurazioni private

1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all’organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

Articolo 78 - Codice delle assicurazioni private

1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all’organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

Note

(1) La rubrica del presente Titolo è stata così sostituita dall’art. 1, comma 207, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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