1. Nozione generale del comitato
Ci sono circostanze in cui una o più persone decidano di raccogliere dei fondi per fini di beneficenza, soccorso, promozione di opere pubbliche, feste religiose ecc… Per un corretto inquadramento di questo fenomeno, vi è la figura del comitato che identifica, appunto, quel gruppo di individui che si adopera per il raccoglimento dei fondi per le finalità indicate in precedenza. Per la costituzione del comitato non è necessaria la forma scritta, essendo sufficiente anche il solo accordo verbale. Con la nascita del comitato ci sono dei soggetti che manifestano lo scopo prefissato dall’attività ed il perché vengano richieste delle contribuzioni. Una volta raggiunto lo scopo del comitato, per il tramite delle elargizioni ottenute, lo stesso si scioglie, a meno che la finalità non venga istituzionalizzata come fondazione.
Nel nostro codice civile manca una chiara ed esaustiva definizione normativa del comitato. Sul punto si potrà genericamente sostenere che la caratteristica principale di un comitato è quella di perseguire un fine altruistico.
Il codice civile con gli artt. 39, 40, 41 e 42 c.c. si impegna soltanto nel delineare le responsabilità degli organizzatori e dei componenti per la conservazione e destinazione dei fondi raccolti. L’art. 42 c.c., infine, disciplina l’ipotesi in cui il comitato si trasformi in fondazione.
2. Promotori e organizzatori del comitato
L’art. 40 c.c. sembra introdurre una differenza tra la figura dei promotori e quella degli organizzatori, anche se nella pratica usualmente promotori e organizzatori si identificano nelle stesse persone. Promotori sono coloro che assumono l’iniziativa e annunciano il programma, raccogliendo fondi. Gli organizzatori provvedono invece alla conservazione e destinazione dei fondi.
3. Responsabilità patrimoniale del comitato
L’art. 41 c.c. disciplina le responsabilità dei componenti del comitato per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi indicando una responsabilità solidale ed illimitata, indipendentemente dal fatto che essi rivestano la qualità di promotori o di organizzatori.
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono altresì responsabili sia verso gli oblatori sia verso i destinatari delle offerte, personalmente e solidalmente, della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
Per il comitato è prevista la possibilità di acquistare diritti reali immobiliari. Pur essendo privo di personalità giuridica, infatti, è comunque dotato di una propria figura analoga a quella delle società semplici e delle associazioni non riconosciute.
4. Estinzione del comitato
L’art. 42 c.c., infine, stabilisce che cosa fare dei fondi raccolti quando:
- questi siano insufficienti allo scopo;
- lo scopo non sia più attuabile;
- lo scopo sia stato raggiunto;
- ci sia un avanzo dei fondi raccolti.
Ebbene in tutti i casi fin qui elencati, ai sensi del predetto articolo del codice civile, sarà l’autorità governativa a stabilire in che modo dovranno essere devoluti i beni nella disponibilità del comitato, qualora la destinazione delle sue residue risorse, all’esaurimento del suo scopo, non sia stata disciplinata al momento della sua costituzione.