Art. 90 – Codice della Strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza

Articolo 90 - codice della strada

(1)(2)1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.

Articolo 90 - Codice della Strada

(1)(2)1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.

Note

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 39, D.Lgs. 10.09.1993, n. 360.
(2) La misura dell’importo della sanzione contenuta nel presente articolo è stata modificata, da ultimo, dalla tabella A allegata al D.M. 31.12.2020 (G.U. 31.12.2020, n. 323) con decorrenza dal 01.01.2021.

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