1. Cenni introduttivi
La persona giuridica è anzitutto da ritenere come una figura capace di essere titolare di rapporti giuridici, siano essi attivi o passivi.
Una prima sommaria definizione può essere effettuata suddividendo la persona giuridica in corporazioni o istituzioni.
Per corporazione dovrà intendersi l’unione tra diverse persone fisiche con il fine di perseguire uno scopo ove predomina il c.d. “elemento personale” (cfr. par. II). Rientrano, quindi, in questa prima macroarea le associazioni e le società costituite con scopo lucrativo.
Le istituzioni, invece, sono caratterizzate dal perseguimento di un determinato scopo ove predomina il c.d. “elemento patrimoniale” (cfr. par. II).
2. Le persone giuridiche pubbliche e le persone giuridiche private
Secondo gli artt. 11 e 12 del codice civile poi, venivano tracciate le differenze tra le persone giuridiche pubbliche e private. Con il D.P.R. 361 del 2000 è stato abrogato l’articolo di legge relativo alle persone giuridiche e la relativa disciplina è contenuta nel medesimo D.P.R.
Per persone giuridiche pubbliche devono intendersi quelle figure che perseguono interessi pubblici, quindi dello Stato. Sono anche definite “enti pubblici” tra i quali vi ritroviamo ad esempio le regioni, le province, i comuni, le Asl, le camere di commercio ecc.
Per persone giuridiche private si dovranno intendere quelle che non perseguono interessi pubblicistici, bensì perseguono interessi limitati ad un determinato numero di individui. Di questa categoria fanno parte, quindi, le associazioni riconosciute, le fondazioni e tutti i tipi di società previste dal diritto commerciale.
3. Gli elementi che costituiscono la persona giuridica
Gli elementi che caratterizzano la persona giuridica possono suddividersi in elementi materiali ed elementi sostanziali.
Rientrano nella sfera degli elementi materiali:
- La pluralità di persone (in realtà è prevista anche la possibilità di costituzione di società unipersonale);
- Il patrimonio attraverso il quale dovrà essere raggiunto lo scopo per cui viene costituita la persona giuridica;
- Lo scopo che dovrà essere determinabile e lecito. Esso dovrà essere indicato nell’atto costitutivo e nello statuto.
Rientrano invece nella sfera degli elementi formali, quei passaggi che sanciscono un definitivo riconoscimento della persona giuridica.
Come accennato nella parte introduttiva, è il D.P.R. 361/2000 a chiarire quale sia il procedimento necessario per ottenere il riconoscimento delle persone giuridiche private. Esso prevede infatti che:
- Associazioni, fondazioni e altre istituzioni private acquisiscono la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche;
- La domanda per il riconoscimento dovrà essere presentata dalla persona che detiene la rappresentanza della costituenda persona giuridica dinanzi al prefetto territorialmente competente;
- Alla domanda presentata in prefettura dovranno essere allegati l’atto costitutivo e lo statuto;
- Entro 120 giorni dalla presentazione completa della domanda il prefetto procederà all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche;
- L’iscrizione non avviene in maniera automatica, ma sarà rimessa alla valutazione del prefetto. Qualora, infatti, egli ravvisi che non sussistano i requisiti per procedere ad una regolare iscrizione, potrà negare l’inserimento nel registro delle persone giuridiche.