Art. 221 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Riserva della pesca ai cittadini

Articolo 221 - codice della navigazione

La pesca nel mare territoriale è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionali, salvo speciali convenzioni internazionali.
Tuttavia con decreto del presidente della Repubblica possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette.

Articolo 221 - Codice della navigazione

La pesca nel mare territoriale è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionali, salvo speciali convenzioni internazionali.
Tuttavia con decreto del presidente della Repubblica possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette.

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