Il reato continuato

Il reato continuato costituisce una fattispecie delittuosa prevista dall’articolo 81 del codice penale. La sua principale caratteristica, che ai fini del computo della pena la differenzia dal concorso materiale di reati, è quella che il compimento dei vari reati sono comunque frutto di un medesimo disegno criminoso.
In costanza del medesimo criminoso, quindi, vi sarà uno specifico metodo di calcolo della pena, che sarà oggetto di trattazione nei paragrafi successivi.

1. Cenni introduttivi all’istituto del reato continuato

Come accennato nella sezione introduttiva, il reato continuato è previsto e disciplinato dall’art. 81 c.p. Il medesimo articolo disciplina anche il concorso formale tra reati anche se comunque si tratta di un istituto diverso e non equiparabile a quello del reato continuato.
Caratteristica essenziale di questa categoria di reato è rappresentata dall’esistenza del medesimo disegno criminoso e, per questo, si ritiene opportuno trattare quelli che sono gli elementi costitutivi di siffatta tipologia di reato.

2. Elementi costitutivi del reato continuato

Da una analisi dell’articolo 81 del codice penale, emerge con chiarezza che gli elementi costitutivi del reato continuato sono:

a.Il compimento di una pluralità di azioni o omissioni;
b.Una pluralità di violazioni di legge;
c.Le ripetute violazioni sono state frutto del medesimo disegno criminoso.

È il requisito del medesimo disegno criminoso a creare la differenza tra il reato continuato e il concorso formale di reati previsti dal medesimo articolo.

3. Cosa si intende per medesimo disegno criminoso?

La parte predominante della dottrina ritiene che il disegno criminoso non può corrispondere ad una generica intenzione di delinquere, ma deve corrispondere ad un preciso punto di arrivo.
Ad ogni modo ci sono diverse correnti di pensiero sul punto. Secondo una corrente è sufficiente la mera rappresentazione mentale anticipata dei reati poi effettivamente commessi dal soggetto agente. Secondo altra corrente, invece, occorre la riconoscibilità di una prospettiva finalistica che è capace di mettere insieme i diversi fatti costituenti reato.

4. Il calcolo della pena nel reato continuato

Per disposizione della norma indicata nell’articolo 81 c.p. in caso di reato continuato il calcolo della pena viene effettuato tenendo presente la pena prevista per il reato più grave tra quelli commessi con la possibilità di aumento fino al triplo.
In ogni caso la pena non potrà mai essere superiore a quella risultante dalla somma delle pene che dovrebbero infliggersi per ogni singola violazione commessa.
Viene altresì indicata come circostanza aggravante l’ipotesi in cui il reo risulti essere recidivo. In tal caso l’aumento della pena non potrà essere inferiore ad un terzo rispetto alla pena prevista per il reato più grave.

5. Criterio di individuazione del reato più grave ai fini del calcolo della pena

Il fattore più importante nella determinazione della pena finale, in caso di reato continuato, consiste nella corretta individuazione del reato più grave.
Sul punto sono emerse diverse teorie in dottrina ma, alla fine è emerso l’orientamento che è stato condiviso anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione(1), ovvero che per determinare quale sia la violazione più grave, si deve tener presente la qualità e quantità della sanzione edittalmente prevista.
Bisognerà altresì tenere conto di tutti gli altri fattori emersi a seguito di una dettagliata analisi del disegno criminoso posto in essere dal reo e, quindi:

  • Del titolo del reato commesso;
  • Del grado del reato commesso;
  • Di tutte le circostanze attenuanti e aggravanti che possono condurre a delle riduzioni o a degli aumenti di pena.