Art. 44 – Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

Prescrizione

Art. 44 - codice della nautica da diporto

(1) 1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell’articolo 43, dalla riconsegna dell’unità.

Art. 44 - Codice della nautica da diporto

(1) 1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell’articolo 43, dalla riconsegna dell’unità.

Note

(1) L’epigrafe del Titolo III cui appartiene il presente articolo è stata così modificata dall’art. 80-ter, D.Lgs 26.03.2010, n. 59, come inserito dall’art. 18, D.Lgs 14.08.2012, n.147 con decorrenza dal 14.09.2012. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO III Disposizioni speciali sui contratti di utilizzazione delle unità da diporto e sulla mediazione”.

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