La capacità di agire

La capacità di agire consiste nella facoltà di un individuo ad acquistare o esercitare i propri diritti nonché ad assumere obblighi. La capacità di agire secondo il nostro ordinamento giuridico non coincide in alcun modo con la capacità giuridica. Di seguito verranno individuate le peculiarità relative alla capacità di agire.

1. Cenni generali

Prima del 1975 la capacità di agire veniva conferita soltanto al raggiungimento del ventunesimo anno di età. Successivamente, con l’introduzione della legge n. 39 del 1975, “l’asticella” dell’età si è abbassata agli anni diciotto.
Altra peculiarità imposta dal legislatore è che questo principio generale dovrà trovare applicazione anche nel caso dello straniero che si trovi nel territorio dello Stato.

2. L’acquisto della capacità di agire

La prima sommaria individuazione relativa alla capacità di agire è contenuta nell’art. 2 del codice civile. Con questa norma il legislatore ha inteso indicare un primo requisito universalmente necessario per conferire ad un individuo autonoma capacità di agire. Primo requisito quindi è relativo all’età dell’individuo che, per potersi intendere “capace di agire” deve aver compiuto i diciotto anni di età.
Al fianco di questo principio generale coesistono comunque leggi speciali che prevedono in maniera tassativa in quali casi la capacità d’agire potrà essere esercitata da un determinato soggetto prima che giunga alla maggiore età. 

3. Perdita della capacità di agire

In via generale, una volta acquisita la capacità di agire, questa si detiene fino alla morte. Tuttavia, dopo il raggiungimento della maggiore età possono sopraggiungere cause che fanno venir meno la capacità di agire.
I casi che comportano una esclusione totale circa la capacità di agire sono:

– la minore età;
– l’interdizione giudiziale;
– l’interdizione legale.

A questi casi si aggiungono quelli che comportano una limitazione parziale circa la capacità di agire, che coincidono con:

– l’emancipazione;
– l’inabilitazione.

4. Deroghe previste per il minore

L’incapacità legale del minore è da intendersi per legge in forma assoluta. Tuttavia, anche se legalmente incapace, al minore viene conferita la possibilità di porre in essere determinati atti o fatti per il cui compimento è ritenuta sufficiente una minima capacità di intendere e volere. Egli potrà quindi:

– compiere atti volti a partecipare alla vita di relazione in conformità delle proprie esigenze;
– compiere atti giuridici in senso stretto, rilevando a tal fine la capacità di comprenderne il valore ed il significato;
– rispondere delle conseguenze derivanti dal compimento di un atto illecito;
– agire in qualità di rappresentante.

5. L’interdizione giudiziale

Come previsto dal rinnovato art. 414 c.c., l’interdizione legale si rinviene nel caso in cui un soggetto sia affetto da permanente infermità mentale e, quindi, dichiarato con sentenza incapace di provvedere ai propri interessi.
Per effetto della sentenza emessa dal tribunale competente, che appunto dichiara l’interdizione di un determinato individuo, il giudice tutelare nomina con decreto chi sarà il suo tutore. Le generalità di quest’ultimo saranno annotate a margine dell’atto di nascita dell’interdetto.
L’interdizione potrà comunque essere assoggettata a sentenza di revoca, restituendo al soggetto l’ordinaria capacità di agire. Potrà altresì essere “declassata”, passando da interdizione a inabilitazione.

6. L’interdizione legale

L’ipotesi dell’interdizione legale, invece, è contemplata dall’articolo 32 del codice penale. Ai sensi del predetto articolo, infatti, risultano interdetti legalmente tutti quei soggetti che sono stati condannati all’ergastolo o che sono stati condannati ad una reclusione di almeno cinque anni.
In questo caso non c’è bisogno di accertare con apposito giudizio le capacità di un determinato soggetto, in quanto l’interdizione avviene in maniera automatica con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. L’emancipazione

Grazie alla previsione dell’art. 390 c.c. il minore potrà considerarsi emancipato in virtù della contrazione di matrimonio. L’età minima in questo caso dovrà comunque essere di sedici anni. L’emancipazione non comporta comunque una capacità di agire piena in quanto, per il compimento di taluni atti, l’emancipato dovrà essere affiancato dalla figura del curatore.
Per effetto dell’emancipazione i genitori dell’emancipato perdono la potestà genitoriale.

8. Inabilitazione

L’inabilitazione, infine, è prevista dall’art. 415 c.c. e consiste nel definire giuridicamente un soggetto come parzialmente incapace. Un individuo viene definito tale nei seguenti casi:

– infermità abituale di mente non grave;
– propensione alla spesa smisurata o all’abuso frequente di alcol o sostanze stupefacenti;
– menomazioni fisiche come sordità o cecità dalla nascita.

Come per l’interdizione giudiziale, anche l’inabilitazione è dichiarata con sentenza. L’inabilitato comunque, a differenza dell’interdetto, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.