1. Caratteristiche del tribunale fallimentare
Una volta dichiarato il fallimento sul Tribunale ricade la competenza dell’intera procedura fallimentare.
Il tribunale, quindi, è giudice naturale anche delle dispute e delle cause che sorgono dal fallimento in oggetto.
Tra le competenze principali del tribunale troviamo:
A | Nomina, revoca e sostituzione del giudice delegato e del curatore fallimentare; |
B | Esprimersi sulle dispute relative alla procedura quando non sono di competenza del giudice delegato; |
C | Esprimersi sui reclami avversi ai provvedimenti del giudice delegato; |
D | Esprimersi e risolvere i conflitti tra gli organi fallimentari (giudice delegato, curatore fallimentare e comitato dei creditori); |
E | Richiedere aggiornamenti, informazioni e prove documentali agli organi fallimentari ed all’imprenditore fallito. |
Competenze del tribunale fallimentare
2. Funzioni del giudice delegato
L’art. 25 della legge fallimentare ha investito il giudice di nuove funzioni, ovvero gli attribuisce poteri di vigilanza e controllo sulla regolarità del procedimento amministrativo.
Il giudice viene incaricato dal Tribunale fallimentare nel corpo della sentenza di fallimento.
Tra i poteri del Giudice Delegato ricordiamo che egli deve:
A | Comunicare al Tribunale quando vi è necessità di un provvedimento del Tribunale stesso; |
B | Emettere provvedimenti destinati alla tutela e alla conservazione del patrimonio dell’imprenditore fallito, ad eccezione di quelli che vengono reclamati dai creditori terzi sui quali grava un diritto di acquisizione; |
C | Convocare il comitato dei creditori ed il curatore al fine di sollecitare il corretto svolgimento della procedura fallimentare; |
D | Disporre la liquidazione dei compensi su proposta del curatore nei confronti di quei soggetti la cui opera è stata commissionata dal curatore; |
E | Emettere provvedimenti successivi ai reclami avversi agli atti del Curatore fallimentare e del comitato dei creditori; |
F | Predisporre l’autorizzazione nei confronti del curatore fallimentare che lo abiliti a essere in giudizio in qualità di attore o convenuto. Tale autorizzazione è però circoscritta per determinati atti e deve essere predisposta per ogni grado di giudizio; |
G | Nominare gli arbitri su proposta del Curatore fallimentare; |
H | Verificare ed accertare che i crediti ed i diritti reali e personali vantati dai creditori abbiano fondamento nella realtà; |
I | Effettuare le nomine del comitato dei creditori e sostituirlo nel caso in cui il comitato non si costituisca o nei casi in cui vi è estrema urgenza di sostituirlo; |
L | Autorizzare l’affitto d’azienda ed autorizzare l’esercizio provvisorio d’azienda nel caso in cui non sia stato espressamente disposto dalla sentenza di fallimento; |
M | Sospendere le operazioni di vendita e liquidazione nel caso in cui si verifichino gravi motivi o illiceità e autorizzare l’esecuzione tutti gli atti conformi al piano di liquidazione; |
N | Pronunciarsi ed autorizzare il piano di riparto. |
Funzioni e poteri del giudice delegato.