Il tribunale fallimentare ed il giudice delegato

Due dei più importanti organi fallimentari che intervengono una volta che il fallimento è stato dichiarato, ed ha generato l’apertura della procedura concorsuale, sono il tribunale fallimentare ed il giudice delegato.

1. Caratteristiche del tribunale fallimentare

Una volta dichiarato il fallimento sul Tribunale ricade la competenza dell’intera procedura fallimentare.
Il tribunale, quindi, è giudice naturale anche delle dispute e delle cause che sorgono dal fallimento in oggetto.
Tra le competenze principali del tribunale troviamo:

ANomina, revoca e sostituzione del giudice delegato e del curatore fallimentare;
BEsprimersi sulle dispute relative alla procedura quando non sono di competenza del giudice delegato;
CEsprimersi sui reclami avversi ai provvedimenti del giudice delegato;
DEsprimersi e risolvere i conflitti tra gli organi fallimentari (giudice delegato, curatore fallimentare e comitato dei creditori);
ERichiedere aggiornamenti, informazioni e prove documentali agli organi fallimentari ed all’imprenditore fallito.

Competenze del tribunale fallimentare

2. Funzioni del giudice delegato

L’art. 25 della legge fallimentare ha investito il giudice di nuove funzioni, ovvero gli attribuisce poteri di vigilanza e controllo sulla regolarità del procedimento amministrativo.
Il giudice viene incaricato dal Tribunale fallimentare nel corpo della sentenza di fallimento.
Tra i poteri del Giudice Delegato ricordiamo che egli deve:

AComunicare al Tribunale quando vi è necessità di un provvedimento del Tribunale stesso;
BEmettere provvedimenti destinati alla tutela e alla conservazione del patrimonio dell’imprenditore fallito, ad eccezione di quelli che vengono reclamati dai creditori terzi sui quali grava un diritto di acquisizione;
CConvocare il comitato dei creditori ed il curatore al fine di sollecitare il corretto svolgimento della procedura fallimentare;
DDisporre la liquidazione dei compensi su proposta del curatore nei confronti di quei soggetti la cui opera è stata commissionata dal curatore;
EEmettere provvedimenti successivi ai reclami avversi agli atti del Curatore fallimentare e del comitato dei creditori;
FPredisporre l’autorizzazione nei confronti del curatore fallimentare che lo abiliti a essere in giudizio in qualità di attore o convenuto. Tale autorizzazione è però circoscritta per determinati atti e deve essere predisposta per ogni grado di giudizio;
GNominare gli arbitri su proposta del Curatore fallimentare;
HVerificare ed accertare che i crediti ed i diritti reali e personali vantati dai creditori abbiano fondamento nella realtà;
IEffettuare le nomine del comitato dei creditori e sostituirlo nel caso in cui il comitato non si costituisca o nei casi in cui vi è estrema urgenza di sostituirlo;
LAutorizzare l’affitto d’azienda ed autorizzare l’esercizio provvisorio d’azienda nel caso in cui non sia stato espressamente disposto dalla sentenza di fallimento;
MSospendere le operazioni di vendita e liquidazione nel caso in cui si verifichino gravi motivi o illiceità e autorizzare l’esecuzione tutti gli atti conformi al piano di liquidazione;
NPronunciarsi ed autorizzare il piano di riparto.

Funzioni e poteri del giudice delegato.