Art. 25 – Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell'unità

Art. 25 - codice della nautica da diporto

(1) 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici. Dopo il numero di individuazione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto. (2)
1-bis. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera “X” di seguito ai predetti numeri di iscrizione. (3)
2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (2)
3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l’imbarcazione o la nave da diporto con un numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l’identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all’ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume. (2)
[4. Il proprietario che trasferisca o venda all’estero l’unità da diporto è tenuto a chiedere preventivamente il nulla osta alla dismissione della bandiera.] (4)

Art. 25 - Codice della nautica da diporto

(1) 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici. Dopo il numero di individuazione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto. (2)
1-bis. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera “X” di seguito ai predetti numeri di iscrizione. (3)
2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (2)
3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l’imbarcazione o la nave da diporto con un numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l’identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all’ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume. (2)
[4. Il proprietario che trasferisca o venda all’estero l’unità da diporto è tenuto a chiedere preventivamente il nulla osta alla dismissione della bandiera.] (4)

Note

(1) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall’art. 17, D.Lgs. 03.11.2017, n. 229 con decorrenza dal 13.02.2018.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 03.11.2017, n. 229 con decorrenza dal 13.02.2018.
(3) Il presente comma è stato inserito dall’art. 17, D.Lgs. 03.11.2017, n. 229 con decorrenza dal 13.02.2018.
(4) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 03.11.2017, n. 229 con decorrenza dal 13.02.2018.

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