1. Diritti successori del coniuge in caso di successione legittima
Quando si apre la successione legittima il coniuge superstite (non separato o separato con o senza addebito) ha diritto ad una quota di eredità in quanto egli rientra nella categoria degli eredi legittimi indicati dall’articolo 565 c.c.. La frazione di quota di sua spettanza è stabilita dagli articoli 581 c.c. e seguenti.
Il coniuge ha diritto anche alla quota di legittima?
Per rispondere a questa domanda occorre, in primo luogo, verificare se il coniuge appartenga ai soggetti aventi diritto alla legittima e, in secondo luogo, chiarire la differenza tra quota di eredità e quota di legittima, nonché stabilire quando quest’ultima assuma rilevanza.
Il coniuge, ai sensi dell’articolo 536 c.c., sia egli separato o meno, rientra tra le persone alle quali la legge riserva la quota di legittima (c.d. legittimari).
La quota di eredità consiste in una frazione di patrimonio ereditario, da determinarsi secondo le norme dettate per la successione legittima o, in caso di testamento, secondo la volontà del testatore.
La quota di legittima si sostanzia, invece, in una quota di patrimonio ereditario che la legge riserva ai legittimari. Il suo valore sarà determinato secondo le frazioni stabilite dalla legge in materia di legittimari e non verrà calcolato sul valore del patrimonio ereditario – come avviene per la quota di eredità – ma sul valore risultante dalla somma tra il valore del patrimonio esistente al momento dell’apertura della successione, detratto del valore dei debiti ereditari, ed il valore delle donazioni poste in essere in vita dall’ormai defunto (c.d. riunione fittizia).
Il calcolo della c.d. quota di legittima assume rilevanza solo in presenza della successione testamentaria, come si evince dall’articolo 457 co. 3 c.c. ai sensi del quale le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. In caso di successione legittima, invece, il calcolo di essa non è necessario perché la tutela del legittimario è data dalla legge. La quota di eredità, infatti, è quantificata dal legislatore in misura superiore rispetto alla frazione individuata quale quota di legittima, al fine di comprendere anche il valore di quest’ultima. Il coniuge, dunque, in caso di successione legittima, avrà diritto ad una quota di eredità già idonea di per sé a soddisfare la quota di legittima.
Gli unici diritti di legittima che assumono rilevanza in caso di apertura della successione legittima sono il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano, di cui all’articolo 540 co. 2 c.c.. (1)
Tali diritti spettano solo al coniuge non separato, perché il legislatore intende tutelare il suo benessere psico – fisico, sul presupposto che la casa coniugale sia stata scelta in base alle esigenze di entrambi i coniugi per viverci insieme stabilmente. (2) Tale ratio non sussiste in caso di coniuge separato perché la separazione implica il venir meno del dovere di coabitazione con conseguente abbandono della casa coniugale. Mentre ciò sembra essere evidente al legislatore per il coniuge separato con addebito – tanto che all’articolo 548 co. 2 c.c. non gli riconosce proprio i diritti in questione – sembra essergli meno evidente per il coniuge separato senza addebito. Infatti, a quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 548 co. 1 c.c., spettano gli stessi diritti del coniuge non separato, con la conseguenza che sarebbe titolare, ai sensi dell’articolo 540 c.c., sia del diritto alla quota di legittima che dei diritti di abitazione e di uso in commento.
Il dettato normativo sembra incompatibile con la ratio alla base del riconoscimento di tali diritti. Sul punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 22456/2014 che ha sottolineato, anche per il coniuge separato senza addebito – alla stregua del coniuge separato con addebito – l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare, con conseguente assenza del presupposto fondamentale per l’attribuzione dei diritti di abitazione e di uso di cui all’articolo 540 co. 2 c.c. (3)
2. Diritti successori del coniuge in presenza di testamento
In caso di successione testamentaria, come già evidenziato, vi è il rischio che il testatore, disponendo del proprio patrimonio, leda il diritto alla quota di legittima spettante al coniuge. Dal punto di vista pratico può accadere che il testatore diponga di tutti i suoi beni in favore di soggetti diversi dal coniuge, senza nulla attribuire a quest’ultimo. In tale circostanza il coniuge, non separato o separato senza addebito, avrà diritto, ai sensi dell’articolo 540 co. 1. c.c., alla quota di legittima e la potrà ottenere mediante l’esperimento dell’azione di riduzione.
Qualora, invece, il testatore decida di istituire erede il coniuge, non separato o separato senza addebito, oppure di attribuirgli uno o più beni mediante legato, il coniuge potrebbe esercitare l’azione di riduzione solo qualora abbia ricevuto un bene di valore inferiore rispetto alla quota di legittima.
Discorso a parte merita il coniuge separato con addebito. Egli, ai sensi dell’articolo 548 co. 2. c.c., non vanta i medesimi diritti del coniuge non separato o separato senza addebito, pertanto non avrà alcun diritto alla quota di legittima, ma gli spetterà solo un diritto riservato consistente in un assegno vitalizio qualora si trovi in stato di bisogno al momento dell’apertura della successione del coniuge deceduto.
Quanto al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano, anche in caso di successione testamentaria, essi spettano solo al coniuge superstite non separato per le medesime ragioni sopra esposte.
3. Modalità di acquisto dei diritti di abitazione e di uso
I diritti di abitazione e di uso di cui all’articolo 540 co. 2 c.c. sussistono solo se al momento della morte del coniuge la casa coniugale sia di proprietà del defunto o di entrambi i coniugi e sia adibita a residenza familiare.
Il coniuge superstite acquista questi diritti automaticamente al momento dell’apertura della successione. Si tratta di un acquisto avente natura giudica di legato, denominato legato ex lege perché non derivante dalla volontà testamentaria ma dalla legge. Dal punto di vista pratico questo significa che non è necessario che il coniuge sia istituito erede o accetti l’eredità per godere di tali diritti. Il coniuge superstite non dovrà procedere ad alcun negozio di accettazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 649 c.c. (4)
4. Diritti successori dell’ex coniuge
Presupposto per l’apertura della successione a favore del coniuge è la sussistenza del vincolo di matrimonio al momento della morte. Il divorzio, quale causa di scioglimento del matrimonio, comporta il venir meno dello status di coniuge, di conseguenza, in caso di successione legittima l’ex coniuge non rientrerà più nella categoria degli eredi legittimi e, dunque, non avrà alcun diritto alla quota di eredità. In caso di successione testamentaria, invece, non avrà alcun diritto alla quota di legittima perché, non essendo più coniuge, perderà anche la qualità di legittimario.
Il legislatore, nonostante la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riconosce alcuni diritti all’ex coniuge per effetto della solidarietà del vincolo matrimoniale. Precisamente, ai sensi dell’articolo 9 bis della L.898/1970, l’ex coniuge avrà diritto ad un assegno periodico a carico dell’eredità qualora egli, al momento del divorzio, abbia ottenuto il riconoscimento da parte del tribunale di un assegno di mantenimento e qualora al momento della morte dell’ex coniuge versi in stato di bisogno e non sia passato a nuove nozze. (5)