Art. 37 – Codice Antiriciclaggio

(D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione)

Modalità di segnalazione da parte dei professionisti

Art. 37 - codice antiriciclaggio

 (1)1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione.
2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.
3. Per le società di revisione legale, il responsabile dell’incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l’obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a un suo delegato. Quest’ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante, qualora le ritenga fondate alla luce dell’insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati.

Art. 37 - Codice Antiriciclaggio

 (1)1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione.
2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.
3. Per le società di revisione legale, il responsabile dell’incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l’obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a un suo delegato. Quest’ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante, qualora le ritenga fondate alla luce dell’insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati.

Note

(1) Il presente articolo, prima modificato dall’art. 19 D.Lgs. 25.09.2009, n. 151 con decorrenza dal 04.11.2009, è stato poi così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 25.05.2017, n. 90 con decorrenza dal 04.07.2017.

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