1. Diritto d’autore
Disciplinato dagli art. 2575–2583 c.c. e dalla L. 633/1941, il diritto d’autore è una vera e propria tutela giuridica delle opere di ingegno aventi carattere creativo del campo scientifico, letterario, musicale, artistico, architettonico, teatrale o cinematografico.
Il presupposto del diritto d’autore è la creazione dell’opera: nasce contestualmente all’opera e conferisce all’autore l’esclusività relativa all’uso e allo sfruttamento patrimoniale. Tale esclusività è subordinata alla creatività dell’opera: è necessario quindi che la creazione abbia carattere di originalità rispetto alle opere esistenti dello stesso genere. L’opera deve contenere aspetti e caratteristiche del tutto nuove che escludono principi di imitazione di opere già divulgate. Le creazioni che mancano del requisito dell’originalità non sono quindi tutelate dal diritto d’autore, evidentemente conferito già ad un altro soggetto.
Il diritto d’autore conferisce una tutela qualificabile sotto due aspetti:
–morale: è una tutela personale dell’autore e, in quanto tale, è un diritto inalienabile, imprescrittibile e irrinunciabile. In altre parole, all’autore viene riconosciuta la paternità della creazione. Di conseguenza, egli può decidere se pubblicare la creazione a suo nome o in maniera anonima, può modificare l’opera e può rimuovere l’opera dal commercio ogni qualvolta lo ritenga opportuno purchè vi siano comprovate ragioni. Il diritto morale può essere esercitato anche dagli eredi del de cuius senza limiti di tempo.
–patrimoniale: conferisce all’autore il diritto esclusivo di sfruttamento economico derivante dall’opera d’ingegno. È un diritto che vale per tutta la vita dell’autore e per i successivi 70 anni dalla sua morte. È trasferibile per atto inter vivos (ad esempio nel caso in cui l’autore decide di vendere il diritto per scopo di lucro) o mortis causa.
1.1. Compartecipazione al diritto d’autore
Non sempre l’opera di ingegno è il frutto della creazione di una sola persona; spesso, infatti, è il risultato della collaborazione di più soggetti che, in quanto titolari, seppur in maniera diversa, acquisiscono il diritto d’autore a seconda di come hanno partecipato alla creazione. Distinguiamo a tal proposito:
-l’opera collettiva: è un’opera risultante da contributi autonomi e distinti di più collaboratori. In questo caso ai singoli collaboratori è riconosciuto il diritto d’autore limitatamente alla parte di propria competenza;
–l’opera in collaborazione: è un’opera risultante da contributi non distinguibili e indivisibili di più collaboratori. In questo caso il diritto d’autore è disciplinato dalle norme che regolano l’istituto della comunione. Ogni collaboratore tutela in maniera del tutto autonoma il diritto morale mentre è necessario il consenso di tutti i partecipanti all’opera nel caso di modifiche o pubblicazioni dell’opera.
1.2. Le azioni civili a tutela del diritto d’autore
La disciplina del diritto d’autore prevede una serie di azioni e sanzioni finalizzate a tutelare l’autore dalla violazione da parte dei terzi dei diritti a lui riconosciuti. Le più importanti sono:
– azione di accertamento: finalizzata a verificare l’esistenza di eventuali violazioni al diritto d’autore;
– azione di interdizione delle violazioni: ha lo scopo di porre fine a ripetute violazioni del diritto d’autore;
– azione di rimozione e distruzione dei prodotti che derivanti dalla violazione del diritto d’autore;
– azione di risarcimento del danno subito in seguito alla violazione del diritto d’autore.
2. Il brevetto
Il brevetto è la tutela che il nostro ordinamento ha riservato alle invenzioni industriali, ovvero a tutte le creazioni che apportano soluzioni in campo tecnico e industriale.
A differenza del diritto d’autore, che nasce contestualmente alla creazione dell’opera d’ingegno, la concessione del brevetto è rilasciata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi dopo che vi è stata depositata la domanda e dopo un’attenta analisi e verifica di tutti i requisiti necessari. Il brevetto ha una durata complessiva pari a venti anni a decorrere dalla data di rilascio e non è più rinnovabile successivamente.
Il brevetto è disciplinato dagli artt. 2584–2591 c.c. e dal D. Lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale).
Acquisito il brevetto, all’autore è automaticamente riconosciuto sia il diritto morale, in quanto gli è attribuita la paternità della creazione, che il diritto patrimoniale, in quanto acquisisce il diritto esclusivo di sfruttamento economico e commercializzazione della creazione tecnica.
Il diritto di sfruttamento economico può essere trasferito per atto inter vivos o mortis causa, attraverso una cessione definitiva o attraverso il trasferimento temporaneo della licenza.
Oggetto di brevetto per le invenzioni tecniche applicabili in campo industriale sono:
- Invenzioni di prodotto: l’invenzione riguarda un prodotto del tutto nuovo;
- Invenzioni di procedimento: l’invenzione riguarda un nuovo processo o nuovo un metodo di produzione di beni già presenti sul mercato. Si tratta quindi di un procedimento alternativo a quelli già esistenti avente carattere di originalità e novità;
- Invenzioni derivate: invenzioni che derivano da invenzioni già esistenti; risultanti dall’unione di due o più invenzioni già note o dalla modifica di una invenzione già esistente.
Se oggetto del brevetto è un prodotto, il titolare può vietare ad altri di produrlo, usarlo e commercializzarlo; se, invece, oggetto del brevetto è un metodo o un processo, può vietare ad altri l’utilizzo dello stesso e del prodotto derivante dall’applicazione del metodo creato.
Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 30/2005 non costituiscono oggetto di brevetto perché non considerate invenzioni industriali:
– le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
– i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratore;
– le presentazioni di informazioni;
– metodi chirurgici e di diagnosi del corpo umano, animale e vegetale;
– le invenzioni biotecnologiche.
2.1. Requisiti di validità
Il presupposto della brevettazione è l’invenzione tecnica del tutto nuova da cui deriva un’attività innovativa attuabile in campo industriale. In particolare sono brevettabili le invenzioni che rispettano i seguenti requisiti di validità:
–liceità: l’invenzione deve essere conforme alla legge;
–novità: l’invenzione possiede tutti i connotati della novità se non è compresa nello stato della tecnica. Per stato di tecnica si intende tutto ciò che è già stato reso noto pubblico.
–originalità: l’invenzione deve essere il risultato di un’attività inventiva e creativa e non il risultato di prodotti o processi che già esistono;
–industrialità: l’invenzione deve essere utile a qualsiasi tipo di industria.
2.2. Vizi del brevetto
I diritti che derivano dal rilascio del brevetto, tuttavia, decadono e cessano di produrre i loro effetti (prima della scadenza di venti anni dalla data del rilascio) nei seguenti casi:
–nullità: dopo il rilascio del brevetto vengono accertati dei difetti inerenti ai requisiti di validità;
–decadenza: la creazione non è realizzata entro i due anni dal rilascio del brevetto;
–inadempienza: inosservanza degli obblighi fiscali connessi all’acquisizione del brevetto;
–si appura che il brevetto era già stato concesso a terzi;