La riunione e la separazione dei processi in ambito penale

La riunione e la separazione dei processi consistono in procedimenti che possono avvenire dal momento in cui, a seguito del concreto esercizio dell’azione penale, si è passati dalla fase dell’attività di indagine alla fase del processo vero e proprio.

1. La riunione dei processi penali

Con la riunione dei processi penali si ottiene la trattazione in maniera congiunta di processi che prima erano pendenti dinanzi a giudici diversi, che erano stati individuati sulla base dei normali criteri di competenza previsti dalla disciplina procedurale penale.
Chiaramente la riunione non è sempre consentita e, affinchè ciò accada, è necessario il verificarsi di almeno uno tra i presupposti previsti dall’art. 17 c.p.p., ovvero:

  • Per reato commesso in concorso fra più soggetti;
  • Per reato commesso da più soggetti con condotte indipendenti;
  • Persona imputata per più reati commessi al fine di perseguire un unico disegno criminoso;
  • Per il caso in cui sia stato commesso un reato per occultarne altro;
  • Nell’ipotesi di reato continuato;
  • Nel caso in cui, diversi uffici di pubblico ministero abbiano compiuto attività di indagine su una medesima circostanza di reato;
  • Nel caso in cui la prova di un reato o di una sua circostanza influisca sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza.

Inoltre, affinchè possa procedersi a riunione, è altresì necessario che da ciò non derivi un ritardo nella loro definizione e che si trovino nello stesso stato e grado dinanzi al medesimo giudice.

1.1. Differenza tra riunione e connessione dei processi penali

La differenza tra la riunione e la separazione dei processi penali può essere chiarita sottolineando che il rischio di decisioni logicamente contrastanti, alla cui neutralizzazione è finalizzata la connessione, risulta scongiurato solo a condizione che i procedimenti confluiti presso lo stesso ufficio giudiziario siano successivamente riuniti in capo ad un unico giudice.

2. La separazione dei processi penali

La separazione dei processi è disciplinata dall’art. 18 del codice di procedura penale e dovrà considerarsi come circostanza contrapposta a quella della riunione. Ai sensi del predetto articolo vi sono le previsioni in cui il giudice dovrà scindere un processo cumulativo, tale sin dalla sua nascita, oppure a seguito di riunione adoperata ai sensi del precedente articolo 17 c.p.p.
La separazione, è essenzialmente contemplata, per le ipotesi in cui taluni imputati o imputazioni versino in una situazione di attesa, mentre per taluni di loro è possibile l’immediata trattazione. Ciò potrà accadere con riferimento alla decisione conclusiva del dibattimento o dell’udienza preliminare.
Con il d.l. n. 341 del 24 novembre del 2000 è stata introdotta una ulteriore ipotesi di separazione, ovvero nel caso in cui il processo abbia come protagonisti uno o più imputati chiamati a rispondere di reati di elevata gravità, sempre che tali imputati siano prossimi a essere rimessi in libertà per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare, attesa l’assenza di altri titoli di detenzione.
La ratio dell’istituto della separazione sta nel voler garantire una certa celerità processuale, alla quale comunque bisognerà rinunciarvi quando sussistono necessità di accertamento. Quindi la separazione sarà esclusa per l’ipotesi in cui il procedimento separato comprometta l’accertamento dei fatti.
La separazione potrà essere altresì disposta sulla base di un raggiunto accordo tra le parti coinvolte. In questo caso, però, il giudice dovrà assicurarsi che da tale accordo non derivi un danno alla “speditezza” prevista dalla nostra disciplina penale.

3. Forma dei provvedimenti sulla riunione o separazione dei processi

Per i provvedimenti in tema di riunione e di separazione dei processi l’art. 19 c.p.p. prevede la forma dell’ordinanza, che può essere emessa anche d’ufficio, sentite le parti.
Per l’individuazione del giudice dinanzi al quale il processo dovrà essere riunito, bisognerà fare riferimento ai criteri indicati nell’art. 2 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.