Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale costituisce una ipotesi di reato che avviene molto più frequentemente di quanto si possa pensare. La fattispecie delittuosa consiste nell’offesa dell’onore e del prestigio di un soggetto mentre riveste, appunto, la qualifica di pubblico ufficiale.
Il dettato normativo per i casi di oltraggio a pubblico ufficiale è contenuto nell’articolo 341 bis del codice penale.

1. Introduzione al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 314 bis c.p.

Come accennato nel libello introduttivo, l’ipotesi delittuosa di oltraggio a pubblico ufficiale è prevista dall’art. 341 bis c.p. il quale chiarisce testualmente al primo comma che:

“Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

art. 341 bis c.p.

Nei due commi successivi sono previste le circostanze aggravanti o attenuanti che possono essere desunte dall’analisi della condotta del soggetto attivo.

1.1 La circostanza aggravante prevista dal secondo comma

La prima parte del secondo comma recita che “La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato..”.
Quindi se il soggetto attivo, nel compimento del reato, indica il pubblico ufficiale come responsabile di un fatto determinato, subirà un aggravio di pena rispetto a quella prevista dal comma precedente.
Ad ogni modo, la prosecuzione del medesimo comma prevede anche una tutela per il soggetto attivo, qualora l’esercente la pubblica funziona sia condannato per lo stesso fatto di cui è stato accusato. In tal caso, infatti, l’offesa non viene ritenuta come punibile.

1.2 Circostanza riparatoria del danno

L’ultimo comma dell’art. 341 bis del codice penale prevede anche la possibilità che il soggetto attivo, prima dell’inizio del relativo giudizio, si sia attivato al fine di porre rimedio al danno cagionato dalla sua condotta.
Le attività da porre in essere per la riparazione del danno consistono in:

  • Risarcimento diretto nei confronti della persona offesa;
  • Risarcimento diretto nei confronti dell’ente di appartenenza del pubblico ufficiale.

2. Caratteristiche generali

Con l’introduzione di questa fattispecie di reato il legislatore ha voluto tutelare sia il pubblico ufficiale in quanto persona fisica, sia l’onore, il decoro e il rispetto che devono essere costantemente nutriti da ogni singolo cittadino verso la “cosa pubblica”.
Altro obiettivo della norma è quello di tutelare il corretto svolgimento del lavoro da parte dei pubblici ufficiali.
Il chiaro e più ampio intento di tutelare i pubblici uffici si rinviene proprio dal fatto che è stata creata una norma ad hoc sul punto quando, in realtà, se l’intento fosse soltanto quello di tutelare il soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, in caso di condotta offensiva sarebbe stata sufficiente l’accusa di ingiuria.
Questo genere di reato rientra nel capo del codice penale dedicato ai “delitti dei privati contro la pubblica amministrazione”. Per questo, il soggetto attivo potrà rinvenirsi soltanto nel privato cittadino, mentre soggetto passivo potrà soltanto essere il pubblico ufficiale.

3. Elemento oggettivo

L’elemento oggettivo del reato è costituito  dalla condotta del soggetto attivo atta ad offendere la reputazione e l’onore del pubblico ufficiale.
Costituiscono altri elementi oggettivi:

  • La compresenza di altre persone al momento dell’offesa;
  • Il luogo dell’offesa deve essere pubblico e non privato;
  • L’offesa deve essere inerente all’esercizio delle funzioni del soggetto passivo (non personale).

4. Elemento soggettivo

Ciò che costituisce l’elemento soggettivo è il dolo generico. Il soggetto attivo, infatti, è necessario che si rappresenti in maniera coscienziosa e volontaria la commissione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
Si tratta di un reato a forma libera, poiché le modalità in cui lo stesso può essere commesso sono diverse.

5. Novità normative introdotte dal c.d. decreto sicurezza bis

Con il decreto sicurezza bis, convertito nella legge 77/2019(1) il legislatore ha voluto eliminare, per questa ipotesi di reato, l’esclusione per la particolare tenuità del fatto che era prevista dall’art. 131 bis c.p.
Sempre per tutelare il principio del decoro e del rispetto verso le cariche ricoperte dai pubblici ufficiali, il decreto sicurezza bis ha voluto escludere che anche in caso di oltraggio di scarso rilievo, il soggetto attivo possa uscire esente da condanna in caso di procedimento penale.

6. Prescrizione

La prescrizione per il caso di oltraggio a pubblico ufficiale avviene dopo che siano decorsi sei anni a far data dalla commissione del reato.

7. Cause di esclusione della punibilità

Secondo l’art. 341 bis del codice penale, introdotto dalla legge del 15 luglio 2009, n. 94(2), qualora “la verità del fatto  è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile”.
Secondo una recente sentenza della Cassazione, inoltre, “In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all’art. 341-bis, comma terzo, cod. pen. trova applicazione a condizione che il risarcimento del danno sia integrale, avvenga nei confronti della persona offesa e dell’ente di appartenenza della medesima e sia effettuato prima del giudizio, in quanto la sua previsione ha carattere deflattivo e la concreta operatività non può essere rimessa a una scelta di opportunità dell’imputato, maturata all’esito dello svolgimento del dibattimento” (Cass. pen. 50996/2019).

8. Sentenze della Corte di Cassazione sul reato di oltraggio a pubblico ufficiale

In tema di oltraggio, l’offesa all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall’offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato in quanto rivolte ad un appartenente alle forze dell’ordine, erano compiute dinanzi a due agenti intervenuti a supporto del primo e, quindi, nell’esercizio delle proprie funzioni). Corte di Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 30136 del 2 agosto 2021

La declaratoria della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non esclude l’interesse dell’imputato ad ottenere una pronuncia in ordine all’applicazione della causa di estinzione del reato di cui all’art. 341-bis, comma terzo, cod. pen., dal momento che quest’ultima dispiega effetti più favorevoli rispetto a quelli previsti dall’art. 131-bis cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità presuppone l’accertamento della commissione di un fatto costituente reato, cui consegue l’annotazione della decisione nel casellario giudiziario e, in caso di reiterazione reati della stessa indole, è ostativa al riconoscimento del beneficio). Corte di Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44627 del 31 ottobre 2019

Quando è pronunciata condanna in primo grado per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, previa riqualificazione giuridica del fatto, il giudice di appello non deve annullare la sentenza e rimettere le parti davanti al primo giudice per consentire all’imputato di poter beneficiare della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 341 bis, comma terzo, cod. pen., poiché lo stesso, prima dell’instaurando giudizio di appello, è ancora in termini per poter provvedere al risarcimento del danno arrecato o per presentare un’offerta reale ex art. 1209 cod. civ., e la norma non contempla alcuna possibilità di regressione del processo in primo grado o di concessione di apposito termine da parte della Corte di appello. Corte di Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 19010 del 20 aprile 2017