Art. 24 – Codice Antiriciclaggio

(D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione)

Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

Rt. 24 - codice antiriciclaggio

(1) 1. I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
2. Nell’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:
a) fattori di rischio relativi al cliente quali:
1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c);
3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell’attività svolta;
b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:
1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l’anonimato;
3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale; (2)
4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l’uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;
5-bis) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette. (3)
c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:
1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.
3. Ai fini dell’applicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati esaminano contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.
4. Le autorità di vigilanza di settore, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all’articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l’elenco di cui al comma 2 e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 25, da adottare in situazioni di elevato rischio. (4)
5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:
a) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio; (5)
b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l’esecuzione di pagamenti, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo; (6)
c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2. (6)
6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.
6-bis. I soggetti obbligati valutano, in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo, a norma dell’articolo 45 della direttiva. (7)

rt. 24 - Codice Antiriciclaggio

(1) 1. I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
2. Nell’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:
a) fattori di rischio relativi al cliente quali:
1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c);
3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell’attività svolta;
b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:
1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l’anonimato;
3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale; (2)
4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l’uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;
5-bis) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette. (3)
c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:
1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.
3. Ai fini dell’applicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati esaminano contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.
4. Le autorità di vigilanza di settore, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all’articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l’elenco di cui al comma 2 e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 25, da adottare in situazioni di elevato rischio. (4)
5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:
a) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio; (5)
b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l’esecuzione di pagamenti, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo; (6)
c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2. (6)
6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.
6-bis. I soggetti obbligati valutano, in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo, a norma dell’articolo 45 della direttiva. (7)

Note

(1) Il presente articolo, prima modificato dall’art. 13 D.Lgs. 25.09.2009, n. 151 con decorrenza dal 04.11.2009, è stato poi così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 25.05.2017, n. 90 con decorrenza dal 04.07.2017.
(2) Il presente numero è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 04.10.2019, n. 125 con decorrenza dal 10.11.2019.
(3) Il presente numero è stato inserito dall’art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 04.10.2019, n. 125 con decorrenza dal 10.11.2019.
(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 04.10.2019, n. 125 con decorrenza dal 10.11.2019.(5) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 04.10.2019, n. 125 con decorrenza dal 10.11.2019.(6) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 04.10.2019, n. 125 con decorrenza dal 10.11.2019.(7) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 04.10.2019, n. 125 con decorrenza dal 10.11.2019.

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