1. Il regime di amministrazione fiduciaria sarà applicato ai territori delle seguenti categorie che vi siano sottoposti medianti convenzioni di amministrazione fiduciaria:
a. territori attualmente sottoposti a mandato;
b. territori che vengono tolti a Stati nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale;
c. territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati responsabili della loro amministrazione.
2. Sarà oggetto di successivo accordo stabilire quali territori delle precedenti categorie saranno sottoposti al regime di amministrazione fiduciaria ed a quali condizioni.