Beni mobili e immobili

Per “bene” secondo l’articolo 810 del codice civile si dovranno intendere le cose che possono formare oggetto di diritti. Sempre secondo il nostro ordinamento giuridico, i beni si suddividono in beni mobili e immobili, a seconda delle loro caratteristiche.

1. La distinzione tra beni mobili e beni immobili

La distinzione tra beni mobili e beni immobili viene effettuata dall’art. 812 del codice civile, il quale elenca in primis le caratteristiche dei beni immobili che vengono sommariamente suddivisi in:

Beni immobili per naturaCome tali si intendono quei beni che naturalmente o artificialmente sono incorporati al suolo. Rientrano in tale categoria anche quelli che sono stati incorporati in via transitoria.
Beni immobili per determinazione di leggeRientrano in tale definizione quelli che non sarebbero da considerare immobili se non per espressa previsione di legge. Si intendono tali, quindi, quelli elencati dal secondo comma dell’art. 812 c.c., quindi:
– I mulini;
– I bagni;
– Altri edifici galleggianti “se saldamente assicurati alla riva o all’alveo”.

Secondo il codice civile i beni mobili si individuano per esclusione, ovvero considerando tali tutti i beni che non rientrano nella categoria di beni immobili.
Il modo di trasferimento della proprietà, tra beni mobili e immobili, è sostanzialmente diverso.

2. Trasferimento della proprietà dei beni immobili

Al fine di trasferire la proprietà o qualsiasi altro diritto reale su un bene immobile è necessaria la forma scritta. Dovrà quindi essere redatto un apposito atto che determini il trasferimento del diritto reale. Questo requisito costituisce “conditio sine qua non”, ovvero necessario ai fini della validità dell’atto: non sarà pertanto possibile trasferire i diritti reali ricadenti su un determinato immobile sulla base di un semplice accordo verbale.
Altro passaggio obbligatorio, e non sempre previsto nel caso di beni mobili, è la pubblicità dichiarativa, ovvero la trascrizione dell’atto di vendita nei pubblici registri immobiliari presso la Conservatoria competente.

3. Trasferimento della proprietà dei beni mobili

Con riferimento ai beni mobili, invece, normalmente tutto quel che è previsto per i beni immobili non è generalmente necessario, essendo sufficiente la consegna materiale del bene mobile all’acquirente.
Tuttavia l’articolo 815 c.c. indica una categoria di beni mobili registrati che viene sottoposta allo stesso regime di trascrizione tipico dei beni immobili: si tratta delle automobili, delle navi e degli aerei. Trattandosi generalmente di beni di non trascurabile valore economico, si è voluto comunque disciplinare il trasferimento equiparandolo ai beni immobili.

4. Il valore di garanzia tra beni mobili e immobili

Altro aspetto che pone in rilievo la sostanziale differenza tra beni mobili e immobili è dato dalla modalità in cui può essere prestata la garanzia patrimoniale ad eventuali creditori.
I beni immobili, al pari dei beni mobili registrati, sono soggetti ad ipoteca ovvero a quel genere di vincolo che comporta una apposita iscrizione nei pubblici registri.
Al fine di prestare garanzia al creditore, nel caso dei beni mobili ad essere maggiormente utilizzato è il pegno.

5. Ultime dalla Corte di Cassazione

In tema di successioni transnazionali, qualora la legge nazionale del defunto che regola la successione, come individuata ai sensi dell’art. 46 l. n. 218 del 1995, sottoponga i beni relitti alla legge del domicilio dello stesso se mobili e alla legge italiana se immobili, secondo la regola del rinvio indietro ex art. 13, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due masse, ciascuna delle quali soggetta a differenti regole di vocazione e delazione e dunque a differenti leggi alla cui stregua verificare la validità e l’efficacia del titolo successorio (quanto a presupposti, cause, modi ed effetti della revoca del testamento), individuare gli eredi, determinare l’entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità, e apprestare l’eventuale tutela dei legittimari. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione dei giudici di merito che, in fattispecie nella quale un cittadino inglese aveva disposto con testamento dei soli beni mobili in favore della moglie cittadina italiana, avevano regolato secondo la legge inglese anche il titolo di acquisto della successione immobiliare, benché i beni si trovassero in Italia, relegando l’operatività della “lex rei sitae” alla sola fase successiva alla delazione e limitandola alla determinazione delle quote, alle modalità materiali e alle formalità di acquisto). Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 2867 del 5 febbraio 2021

Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale che svela una sua tipicità propria la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., può colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell’eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27409 del 25 ottobre 2019

Va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione nonché in relazione alla XIV disposizione finale della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino. Infatti, come è agevole riscontrare attraverso la piana lettura delle disposizioni di fonte regionale oggetto della questione di legittimità costituzionale, nessuna di esse ha come effetto né la scissione dell’Ente Ordine Mauriziano, né la procedura attraverso la quale è stata disposta la dotazione patrimoniale dei due soggetti in tal modo creati, né, infine, la determinazione dei beni destinati a costituire siffatta dotazione patrimoniale, aspetti di cui si duole il giudice a quo . Pertanto, sul punto, la ordinanza di rimessione incorre nell’errore che viene definito con l’espressione aberratio ictus , in quanto essa si propone di sollecitare il sindacato di legittimità costituzionale di disposizioni, gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Piemonte n. 39 del 2004, il cui effetto non è quello lamentato come indice di incostituzionalità dallo stesso rimettente. In realtà, l’unica disposizione della legge regionale n. 39 del 2004 il cui effetto era quello di incidere, nel senso lamentato dall’attuale rimettente sugli aspetti dallo stesso evidenziato, era l’art. 4, disposizione legislativa, la quale, in quanto esulante dall’ambito della competenza legislativa regionale, afferendo, invece, alla materia del diritto privato di esclusiva pertinenza statale, già è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l ), della Costituzione, con la sentenza di questa Corte n. 173 del 2006. Corte Costituzionale Sez. II, sentenza n. 263 del 28 novembre 2012