Art. 60 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 60 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell’art. 1092 del codice sono l’ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato dell’agricoltura.

Articolo 60 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell’art. 1092 del codice sono l’ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato dell’agricoltura.

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