L’esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile (85) è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l’esecuzione della pena.
Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un’infermità psichica (148), il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia (215, 219, 222).
Quando sia cessata la infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa (203), ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (216), ovvero a un riformatorio giudiziario (223), se non crede di sottoporla a libertà vigilata (228 ss.).
Se l’infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva (215) o a cauzione di buona condotta (237), e l’infermo viene ricoverato in un manicomio comune, cessa l’esecuzione di dette misure.
Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva (215), il giudice, cessata l’infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa (203).