Art. 212 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza

Articolo 212 - codice penale

L’esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile (85) è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l’esecuzione della pena.
Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un’infermità psichica (148), il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia (215, 219, 222).
Quando sia cessata la infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa (203), ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (216), ovvero a un riformatorio giudiziario (223), se non crede di sottoporla a libertà vigilata (228 ss.).
Se l’infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva (215) o a cauzione di buona condotta (237), e l’infermo viene ricoverato in un manicomio comune, cessa l’esecuzione di dette misure.
Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva (215), il giudice, cessata l’infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa (203).

Articolo 212 - Codice Penale

L’esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile (85) è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l’esecuzione della pena.
Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un’infermità psichica (148), il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia (215, 219, 222).
Quando sia cessata la infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa (203), ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (216), ovvero a un riformatorio giudiziario (223), se non crede di sottoporla a libertà vigilata (228 ss.).
Se l’infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva (215) o a cauzione di buona condotta (237), e l’infermo viene ricoverato in un manicomio comune, cessa l’esecuzione di dette misure.
Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva (215), il giudice, cessata l’infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa (203).

Massime

La misura della custodia cautelare in carcere – anche nella forma degli arresti domiciliari, a norma dell’art. 284, comma 5, cod. proc. pen. – non comporta la sospensione dell’esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. (Fattispecie relativa ad istanza di “trasferimento agli arresti domiciliari”, applicati in relazione ad altro procedimento durante la sottoposizione alla misura di sicurezza della casa di lavoro, riqualificata dal magistrato di sorveglianza quale richiesta di sospensione della misura di sicurezza). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 37034 del 4 settembre 2019 (Cass. pen. n. 37034/2019)

Lo stato di tossicodipendenza non può indurre, di per sé, la sospensione di una misura di sicurezza personale, quantunque detentiva (nella specie, colonia agricola). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 49349 del 22 dicembre 2009 (Cass. pen. n. 49349/2009)

Quando la persona condannata a pena detentiva deve essere, subito dopo l’espiazione della medesima, sottoposta a misura di sicurezza detentiva, legittimamente se ne può disporre l’ammissione al regime di semilibertà in alternativa all’internamento prima che questo abbia inizio. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3034 del 10 gennaio 1980 (Cass. pen. n. 3034/1980)

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