Art. 213 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive

Articolo 213 - codice penale

Regime educativo, curativo e di lavoro. Le misure di sicurezza detentive (215) sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.
Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.
In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.
Il lavoro è remunerato (145). Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento (145, 188).
Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari (222), si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità (188).

Articolo 213 - Codice Penale

Regime educativo, curativo e di lavoro. Le misure di sicurezza detentive (215) sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.
Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.
In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.
Il lavoro è remunerato (145). Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento (145, 188).
Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari (222), si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità (188).

Massime

In tema di misure di sicurezza personali, in caso di proscioglimento per infermità psichica, non può essere disposta, in luogo del ricovero in manicomio giudiziario, l’assegnazione ad una casa di cura e custodia, trattandosi di misure non fungibili, fondate su presupposti diversi. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame, investito dell’impugnazione avverso l’ordinanza di applicazione provvisoria, ex art. 222 c.p., della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata minima di cinque anni all’esito dell’assoluzione dell’imputato dal delitto di uxoricidio per vizio totale di mente, ha applicato, ai sensi dell’art. 219 c.p., il ricovero in una casa di cura protetta). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9477 del 28 febbraio 2003 (Cass. pen. n. 9477/2003)

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