Art. 222 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Ricovero in un manicomio giudiziario

Articolo 222 - codice penale

(1) Nel caso di proscioglimento per infermità psichica (88), ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti (95), ovvero per sordomutismo (96), è sempre ordinato il ricovero dell’imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi (43) o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all’autorità di pubblica sicurezza (2) (3).
La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce [la pena di morte (4) o] l’ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni (3).
Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l’esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell’articolo stesso (658659 ss. c.p.p.) (5).

Articolo 222 - Codice Penale

(1) Nel caso di proscioglimento per infermità psichica (88), ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti (95), ovvero per sordomutismo (96), è sempre ordinato il ricovero dell’imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi (43) o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all’autorità di pubblica sicurezza (2) (3).
La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce [la pena di morte (4) o] l’ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni (3).
Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l’esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell’articolo stesso (658659 ss. c.p.p.) (5).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 253 del 18 luglio 2003, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 27 luglio 1982, n. 139, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 222 primo comma, 204 secondo comma e 205 secondo comma, n. 2 di questo codice, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell’imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o dell’esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell’applicazione della misura.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza n. 324 del 24 luglio 1998, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede l’applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario.
(4) La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.
(5) La Corte costituzionale, con sentenza n. 324 del 24 luglio 1998, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma.

Massime

In tema di determinazione della durata minima della misura di sicurezza nei confronti di imputato prosciolto per vizio totale di mente, al fine di adeguare la stessa al grado concreto di pericolosità, il giudice del merito è tenuto a valutare la ricorrenza non solo delle circostanze aggravanti e attenuanti, procedendo al bilanciamento, ma anche delle circostanze attenuanti generiche Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 31208 del 9 novembre 2008 (Cass. pen. n. 31208/2020)

In caso di proscioglimento da una contravvenzione per infermità psichica è illegittima l’applicazione, ai sensi dell’art. 222 cod. pen., della misura di sicurezza personale del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o di altra misura idonea individuata dal giudice, dovendosi escludere che le modifiche apportate alla disciplina in materia dal d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, e dal d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81, abbiano determinato il superamento della distinzione tra delitti e contravvenzioni ai fini dell’applicazione delle misure di sicurezza. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 12399 del 20 marzo 2019 (Cass. pen. n. 12399/2019)

In tema di misura di sicurezza personale del ricovero in O.P.G., nella ipotesi in cui l’internato sia stato trasferito altrove, per l’esecuzione di un periodo di licenza finale di esperimento, il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti di cui all’art.208 cod.pen. è, secondo la regola generale di cui all’art. 677 cod.proc.pen., quello nel cui ambito territoriale insiste l’ospedale psichiatrico dal quale il predetto è stato trasferito e non quello del luogo ove si è svolto l’esperimento finale.(In motivazione la Suprema Corte ha precisato che la licenza finale di esperimento costituisce non un provvedimento giudiziale, ma una mera modalità esecutiva della misura di sicurezza, risultando quindi irrilevante l’eventuale chiusura “medio tempore”, dell’O.P.G. di provenienza). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 32766 del 27 luglio 2016 (Cass. pen. n. 32766/2016)

In tema di misure di sicurezza personali, il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario a seguito della sentenza della Corte cost. n. 139 del 1982 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 c.p., nella parte in cui non subordina, nel caso di imputato prosciolto perché non imputabile per infermità psichica (art. 88 c.p. ), detto provvedimento al previo accertamento da parte del giudice, della persistente pericolosità sociale derivante da tale infermità al momento della applicazione della misura non è più applicabile obbligatoriamente ed automaticamente. Ne consegue che ove il giudice ritenga di applicare la misura del ricovero in ospedale psichiatrico ovvero una misura diversa (sent. Corte cost. n. 253 del 2003 ) ha l’obbligo di motivare in ordine alla accertata attuale pericolosità sociale dell’imputato mentre non è richiesta alcuna esplicita motivazione nel caso in cui detta pericolosità sia ritenuta insussistente. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22193 del 3 giugno 2008 (Cass. pen. n. 22193/2008)

Ai fini della determinazione della durata della misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario rileva ex art. 222 c.p. la pena che la legge stabilisce per il reato addebitato e pertanto non è valutabile la riduzione di pena prevista in caso di giudizio abbreviato dall’art. 442 c.p.p., stante il carattere processuale di detto istituto. (Fattispecie relativa al proscioglimento, a seguito di rito abbreviato, per infermità mentale da un reato punito con l’ergastolo con conseguente applicazione della misura del ricovero in manicomio giudiziario per una durata di anni dieci). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 17951 del 16 aprile 2004 (Cass. pen. n. 17951/2004)

In tema di misure di sicurezza personali, in caso di proscioglimento per infermità psichica, non può essere disposta, in luogo del ricovero in manicomio giudiziario, l’assegnazione ad una casa di cura e custodia, trattandosi di misure non fungibili, fondate su presupposti diversi. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame, investito dell’impugnazione avverso l’ordinanza di applicazione provvisoria, ex art. 222 c.p., della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata minima di cinque anni all’esito dell’assoluzione dell’imputato dal delitto di uxoricidio per vizio totale di mente, ha applicato, ai sensi dell’art. 219 c.p., il ricovero in una casa di cura protetta). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9477 del 28 febbraio 2003 (Cass. pen. n. 9477/2003)

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 324 del 1998, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 c.p. nella parte in cui prevedeva l’applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, deve ritenersi conforme al principio di legalità applicare nei confronti del minore non imputabile per vizio totale di mente e socialmente pericoloso, la misura del riformatorio giudiziario, da applicare nelle forme del collocamento in comunità a norma dell’art. 36, comma 2, del D.P.R. n. 448 del 1988, trattandosi di situazione analoga a quella disciplinata dall’art. 98 c.p., cui fa rinvio l’art. 224, terzo comma, dello stesso codice. In tal caso, la durata minima della misura non potrà essere quella prevista dall’art. 222, secondo comma, c.p., essendo divenuta tale norma inapplicabile ai minori a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale, ma sarà quella prevista dall’art. 224, secondo comma, per il riformatorio giudiziario. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3710 del 9 luglio 1999 (Cass. pen. n. 3710/1999)

In tema di misure cautelari personali, l’art. 286 c.p.p. stabilisce che, se la persona da sottoporre in custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire pericoli di fuga. Tuttavia, se la persona inferma di mente è anche socialmente pericolosa, nel senso che potrebbe commettere nuovi fatti preveduti dalla legge come reato (art. 203 c.p.p.) il giudice ben può, ai sensi dell’art. 312 c.p.p., applicare in via provvisoria la misura di sicurezza prevista dall’art. 222 c.p. e disporre il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3149 del 8 ottobre 1991 (Cass. pen. n. 3149/1991)

Il periodo di ricovero dell’imputato in un ospedale giudiziario, durante la detenzione in stato di custodia cautelare, va computato ai fini della determinazione della residua pena da espiare e, dunque, a norma dell’art. 137 c.p., dev’essere detratto dalla durata complessiva della pena comminata per il reato al quale ineriva lo stato di detenzione, avendo determinato – comunque – una privazione della libertà personale. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 618 del 5 aprile 1990 (Cass. pen. n. 618/1990)

Istituti giuridici

Novità giuridiche