Art. 96 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Sordomutismo

Articolo 96 - codice penale

Non è imputabile il sordomuto (1) che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità la capacità d’intendere o di volere (85, 222).
Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita (65, 219).

Articolo 96 - Codice Penale

Non è imputabile il sordomuto (1) che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità la capacità d’intendere o di volere (85, 222).
Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita (65, 219).

Note

(1) A norma dell’art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 95, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo».

Massime

In tema di imputabilità, il sordomutismo non è uno stato necessariamente psicopatologico, ma richiede soltanto che sia la capacità, sia l’incapacità nel sordomuto formino oggetto di uno specifico accertamento che deve essere compiuto caso per caso, per cui è sufficiente che tale verifica sia stata effettuata e che il giudice abbia congruamente motivato sul punto. (Fattispecie relativa ad imputato minorenne sordomuto, nella quale la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che non aveva disposto accertamenti peritali, alla luce delle univoche indicazioni, sulla piena capacità intellettiva e volitiva dell’imputato, emerse dalle dichiarazioni dell’agente di P.G. operante e delle assistenti sociali). Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 49369 del 9 dicembre 2013 (Cass. civ. n. 49369/2013)

Ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, secondo comma, c.p.c. non è necessaria la sussistenza della mala fede o della colpa grave, ma è sufficiente l’aver agito senza la normale prudenza, che si ha anche quando si esegue un provvedimento cautelare nei confronti di soggetto sfornito di legittimazione passiva. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6808 del 13 maggio 2002 (Cass. civ. n. 6808/2002)

L’art. 96 c.p. non ravvisa nel sordomutismo uno stato necessariamente psicopatologico, ma richiede soltanto che nel sordomuto tanto la capacità quanto l’incapacità formi oggetto di specifico accertamento, da compiersi, cioè, caso per caso. Il che sta a significare che il sordomutismo non costituisce una vera e propria malattia della mente, valendo soltanto eventualmente ad impedire o ad ostacolare lo stato di sviluppo della psiche e, dunque, la maturità psichica. È sufficiente, pertanto che dalla decisione risulti che il detto accertamento sia stato compiuto e che il giudice abbia congruamente motivato sul punto. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8817 del 30 settembre 1996 (Cass. pen. n. 8817/1996)

L’art. 96 c.p. presuppone l’infermità qualificata come sordomutismo, onde non può essere applicato nei casi di solo mutismo o di sola sordità, affezioni che, singolarmente prese, la legge non ha ritenuto tali da costituire un rilevante ostacolo allo sviluppo psichico della persona. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 660 del 24 marzo 1970 (Cass. pen. n. 660/1970)

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