Art. 219 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Assegnazione a una casa di cura e di custodia

Articolo 219 - codice penale

Il condannato, per delitto non colposo (43), a una pena diminuita per cagione di infermità psichica (89), o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti (95), ovvero per cagione di sordomutismo (96), è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione (1).
Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge [la pena di morte (2) o] la pena dell’ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni (1).
Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa (203), il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti (95) (3).
Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia (220), non si applica altra misura di sicurezza detentiva (658 ss. c.p.p.).

Articolo 219 - Codice Penale

Il condannato, per delitto non colposo (43), a una pena diminuita per cagione di infermità psichica (89), o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti (95), ovvero per cagione di sordomutismo (96), è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione (1).
Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge [la pena di morte (2) o] la pena dell’ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni (1).
Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa (203), il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti (95) (3).
Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia (220), non si applica altra misura di sicurezza detentiva (658 ss. c.p.p.).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 1983, n. 249, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell’imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima, al tempo dell’applicazione della misura di sicurezza.
Con la stessa sentenza la Corte costituzionale ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma di questo articolo nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell’imputato condannato ad una pena diminuita per cagione d’infermità psichica per un delitto per il quale è stabilita dalla legge la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima, al tempo della applicazione della misura di sicurezza.
(2) Si veda la nota 1 sub art. 9.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 1988, n. 1102, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosità sociale derivante dalla seminfermità di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione.

Massime

La misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia, di cui all’art. 219 cod. pen., non è limitata alla sola ipotesi nella quale la circostanza del vizio parziale di mente determina una riduzione effettiva della pena, ma si applica anche qualora la parziale infermità sia reputata equivalente rispetto agli altri elementi circostanziali. (In motivazione, la S.C. ha osservato che in tali casi la circostanza di cui all’art. 89 cod. pen. implica comunque una “riduzione” della pena, paralizzando gli aumenti che in astratto deriverebbero dalle aggravanti). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 34203 del 3 agosto 2016 (Cass. pen. n. 34203/2016)

In tema di misure di sicurezza personali, in caso di proscioglimento per infermità psichica, non può essere disposta, in luogo del ricovero in manicomio giudiziario, l’assegnazione ad una casa di cura e custodia, trattandosi di misure non fungibili, fondate su presupposti diversi. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame, investito dell’impugnazione avverso l’ordinanza di applicazione provvisoria, ex art. 222 c.p., della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata minima di cinque anni all’esito dell’assoluzione dell’imputato dal delitto di uxoricidio per vizio totale di mente, ha applicato, ai sensi dell’art. 219 c.p., il ricovero in una casa di cura protetta). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9477 del 28 febbraio 2003 (Cass. pen. n. 9477/2003)

Le disposizioni che concernono le misure di sicurezza impongono sempre di accertare la persistenza della pericolosità sociale del soggetto riferita al momento dell’applicazione della misura, oltre che a quello della sua esecuzione. (Fattispecie di annullamento con rinvio dell’applicazione della casa di cura e custodia disposta ex art. 219, comma 1, c.p., non risultando eseguito il detto accertamento). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 13741 del 1 dicembre 1999 (Cass. pen. n. 13741/1999)

È illegittimo costituzionalmente l’art. 219, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosità sociale, derivante dalla seminfermità di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione. Corte costituzionale, sentenza n. 1102 del 13 dicembre 1988 (Corte cost. n. 1102/1988)

Anche ai fini della determinazione della misura di sicurezza di cui all’art. 219 c.p. deve trovare applicazione il principio stabilito dall’art. 157 c.p. per cui il giudice, per calcolare il tempo necessario a prescrivere, deve avere riguardo al massimo della pena prevista dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima per le circostanze attenuanti. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 365 del 19 aprile 1971 (Cass. pen. n. 365/1971)

La norma contenuta nell’art. 219, comma quarto, c.p., secondo cui, quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva, è dettata specificamente per i casi di imputati dichiarati delinquenti abituali o professionali e al tempo stesso riconosciuti affetti da vizio parziale di mente, e risponde alla finalità di soddisfare le esigenze di cura del reo. In tali casi, pertanto, il giudice non può, senza violare lo spirito della norma, avvalersi della facoltà di non applicare la misura del ricovero in casa di cura per disporre l’assegnazione del condannato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 1590 del 24 giugno 1969 (Cass. pen. n. 1590/1969)

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