Art. 218 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Esecuzione

Articolo 218 - codice penale

Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali (da 102 a 104) o professionali e quelli per tendenza (108) sono assegnati a sezioni speciali.
Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione (680 c.p.p.).

Articolo 218 - Codice Penale

Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali (da 102 a 104) o professionali e quelli per tendenza (108) sono assegnati a sezioni speciali.
Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione (680 c.p.p.).

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