La determinazione del minimo di durata di ciascuna misura di sicurezza è prefissata dalla legge e deve essere in concreto stabilita dal giudice di sorveglianza, per cui la fissazione di un termine inferiore a quello legale da parte del giudice di cognizione non può vincolare lo stesso giudice di sorveglianza, né può dar luogo a giudicato. Ne consegue che, ove il giudice abbia fissato in sentenza la durata della casa di lavoro applicata ad un delinquente abituale in un anno, il giudice di sorveglianza può e deve stabilire l’esatta misura della durata minima Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1205 del 27 ottobre 1972 (Cass. pen. n. 1205/1972)
La durata della misura di sicurezza è fissata preventivamente dalla legge nel minimo e soltanto per tale minimo può essere applicata alla persona dichiarata socialmente pericolosa. La proroga della durata minima può essere disposta dal giudice di sorveglianza in sede di riesame della pericolosità, che deve essere fatto dopo il decorso del periodo minimo. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 580 del 20 marzo 1970 (Cass. pen. n. 580/1970)
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