Art. 216 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

Articolo 216 - codice penale

Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:
1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza (102 ss.);
2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza (102 ss.), e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo (43), che sia nuova
manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;
3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge (212, 215, 223, 226, 231).

Articolo 216 - Codice Penale

Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:
1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza (102 ss.);
2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza (102 ss.), e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo (43), che sia nuova
manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;
3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge (212, 215, 223, 226, 231).

Massime

La misura della custodia cautelare in carcere – anche nella forma degli arresti domiciliari, a norma dell’art. 284, comma 5, cod. proc. pen. – non comporta la sospensione dell’esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. (Fattispecie relativa ad istanza di “trasferimento agli arresti domiciliari”, applicati in relazione ad altro procedimento durante la sottoposizione alla misura di sicurezza della casa di lavoro, riqualificata dal magistrato di sorveglianza quale richiesta di sospensione della misura di sicurezza). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 37034 del 4 settembre 2019 (Cass. pen. n. 37034/2019)

Il regime penitenziario previsto dall’art. 41-bis ord. pen. è applicabile anche agli internati cui sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva, potendo ricorrere, nei confronti di costoro, le medesime esigenze tutelate con la sottoposizione a regime differenziato dei detenuti in esecuzione di una pena. (Fattispecie relativa ad internato in casa di lavoro). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 10619 del 8 marzo 2018 (Cass. pen. n. 10619/2018)

Non comporta l’obbligo di revoca della dichiarazione di delinquente abituale il ritenuto affievolimento della pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura di sicurezza, con la conseguente applicazione di misura meno afflittiva (nella specie essendo stata sostituita alla casa di lavoro la libertà vigilata). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4730 del 9 dicembre 1998 (Cass. pen. n. 4730/1998)

È legittima l’applicazione della misura di sicurezza detentiva della assegnazione ad una casa di lavoro del delinquente abituale sottoposto alla libertà vigilata, in quanto la condizione negativa prevista dell’art. 216, n. 2, cod. pen. riguarda la misura di sicurezza specifica e non le altre misure personali. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 301 del 16 gennaio 1987 (Cass. pen. n. 301/1987)

Nell’ipotesi prevista dall’art. 216 n. 2 c.p. non necessita che il giudice emetta una nuova dichiarazione di abitualità o di professionalità, ma solo che accerti se il nuovo delitto sia una ulteriore manifestazione della abitualità o professionalità già dichiarata. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 7754 del 31 luglio 1981 (Cass. pen. n. 7754/1981)

La condizione che l’art. 216 n. 2 c.p. pone per l’assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola, è che il nuovo delitto non colposo costituisca una ulteriore manifestazione della abitualità, professionalità o, comunque, tendenza dell’imputato a delinquere. La prova della nuova manifestazione di abitualità può essere desunta dalla natura stessa del nuovo delitto, quando questo sia della stessa indole del reato, che diede motivo alla dichiarazione di delinquenza abituale. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3938 del 8 aprile 1978 (Cass. pen. n. 3938/1978)

Le norme fondamentali del vigente sistema penale e quelle dell’ordinamento penitenziario non possono dirsi contrarie al senso di umanità, in relazione alla norma dell’art. 27 comma terzo della Costituzione, in quanto dispongono, ai fini rieducativi, di assegnare a case di lavoro o a colonie agricole — ricorrendone i presupposti — anche persone che possono rientrare nella categoria degli inabili al lavoro. È pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 216 c.p. (con riferimento alla citata norma della Costituzione) in quanto non esclude che gli inabili al lavoro, pur se delinquenti abituali, vengano assegnati a case di lavoro per svolgere, sotto il controllo del giudice di sorveglianza, quell’attività lavorativa che sia compatibile con le loro condizioni fisiche. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 1762 del 6 novembre 1973 (Cass. pen. n. 1762/1973)

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