Art. 231 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Trasgressione degli obblighi imposti

Articolo 231 - codice penale

Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell’articolo 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta (237; 658, 659 c.p.p.).
Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (216), ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario (223).

Articolo 231 - Codice Penale

Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell’articolo 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta (237; 658, 659 c.p.p.).
Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (216), ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario (223).

Massime

In tema di misure di sicurezza, il magistrato di sorveglianza, in sede di accertamento dell’attualità della pericolosità sociale ex art. 679 cod. proc. pen., non può applicare al condannato la misura dell’assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola in sostituzione di quella della libertà vigilata disposta con la sentenza e non ancora eseguita, pur quando, nelle more, siano sopravvenuti fatti indicativi di una maggiore pericolosità del predetto condannato, ostandovi la mancanza di un’espressa previsione di legge in tal senso. (In motivazione, la Corte ha precisato che siffatta sostituzione può aver luogo, ai sensi dell’art. 231 cod. pen., reso applicabile dall’art. 216, n. 3, cod. pen., soltanto nel caso di trasgressione degli obblighi della misura della libertà vigilata in corso di esecuzione). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 37843 del 12 settembre 2019 (Cass. pen. n. 37843/2019)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 25 e 117 Cost., quest’ultimo in rapporto agli artt. 5 e 7 CEDU, della disciplina delle misure di sicurezza personali, sotto il profilo della sostanziale duplicazione della pena detentiva, attesa l’ontologica differenza tra le misure di sicurezza, che si connotano per la perspicua funzione special-preventiva, volta ad evitare il riacutizzarsi delle spinte a delinquere di un soggetto socialmente pericolo resosi autore di un fatto di reato o di un fatto dalla legge allo stesso equiparato, e la pena, avente finalità anche retributive e special-preventive. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 50458 del 6 novembre 2017 (Cass. pen. n. 50458/2017)

In tema di misure di sicurezza personali, deve escludersi che la previa imposizione della cauzione di buona condotta costituisca condizione indispensabile per la sostituzione, ai sensi dell’art. 231 c.p., della libertà vigilata con la casa di lavoro o con la colonia agricola, quando la gravità e la reiterazione delle trasgressioni dimostrino di per sè l’inefficacia della misura precedentemente applicata. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 27423 del 22 luglio 2005 (Cass. pen. n. 27423/2005)

In caso di trasgressione agli obblighi conseguenti alla sottoposizione alla libertà vigilata, l’imposizione di cauzione ovvero la sostituzione della libertà vigilata in corso con una misura di sicurezza detentiva devono essere disposte anche nell’ipotesi in cui, per accertata irreperibilità, non sia possibile la consegna alla persona sottoposta alla libertà vigilata della carta precettiva contenente le specifiche prescrizioni stabilite dal magistrato di sorveglianza. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che lo stato di irreperibilità di persona sottoposta a libertà vigilata giustificasse ampiamente sia il giudizio di accentuata pericolosità sociale già in precedenza formulato, sia la valutazione di insufficienza e di inefficacia della libertà vigilata, posti a base dell’assegnazione del libero vigilato a una casa di lavoro). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1534 del 13 aprile 1996 (Cass. pen. n. 1534/1996)

La sostituzione della libertà vigilata con la più grave misura dell’assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro quale conseguenza della trasgressione degli obblighi imposti, ben può essere ancorata all’intervenuta condanna del sorvegliato per un grave reato, ancorché non passata in giudicato, dal momento che per l’inasprimento della misura si instaura una procedura giurisdizionale che ha quale oggetto di valutazione non la responsabilità, ma la pericolosità del soggetto e che perciò le conclusioni tratte facendo riferimento alla condanna penale niente hanno a che vedere con la violazione del principio della presunzione di non colpevolezza. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6614 del 2 febbraio 1996 (Cass. pen. n. 6614/1996)

In tema di libertà vigilata, la disposizione contenuta nell’art. 231 c.p. tende, in presenza di trasgressione degli obblighi, ad accertare l’accentuarsi della pericolosità sociale, già precedentemente ritenuta, e ad aggravare eventualmente la misura di sicurezza della libertà vigilata, in corso, secondo un apprezzamento assolutamente discrezionale. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2813 del 29 luglio 1993 (Cass. pen. n. 2813/1993)

La trasgressione degli obblighi imposti con la libertà vigilata trova la sua sanzione non nell’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità), bensì nell’art. 231 c.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11869 del 11 dicembre 1992 (Cass. pen. n. 11869/1992)

Le condizioni di salute possono – eventualmente – incidere sulle modalità di esecuzione della misura di sicurezza, ma non sulla loro applicabilità, ciò non essendo stato disposto da alcuna norma. (Nella specie la Suprema Corte ha altresì precisato che il preteso contrasto fra l’art. 231 c.p. e l’art. 32 della Costituzione, appare macroscopicamente infondato perché il diritto alla salute viene egualmente garantito anche in vinculis attraverso le apposite strutture sanitarie che sono state create presso gli istituti sia di prevenzione che di pena). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3999 del 23 novembre 1992 (Cass. pen. n. 3999/1992)

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