Art. 223 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario

Articolo 223 - codice penale

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.
Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno (2 c.c.), ad essa è sostituita la libertà vigilata (228 ss.), salvo che il giudice ritenga di ordinare l’assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro (216; 658 ss. c.p.p.).

Articolo 223 - Codice Penale

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.
Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno (2 c.c.), ad essa è sostituita la libertà vigilata (228 ss.), salvo che il giudice ritenga di ordinare l’assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro (216; 658 ss. c.p.p.).

Massime

La misura di sicurezza applicata con sentenza dal tribunale per i minorenni cui il G.i.p. abbia trasmesso gli atti ai sensi dell’art. 37, comma terzo, D.P.R. n. 448 del 1988, non è definitiva fino a che nei confronti del destinatario della stessa non sia pronunciata sentenza di condanna irrevocabile. (Fattispecie di misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario da ritenersi provvisoria stante la pendenza dei termini per la presentazione dell’appello avverso la sentenza di condanna). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15381 del 22 aprile 2010 (Cass. pen. n. 15381/2010)

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