Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.
Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno (2 c.c.), ad essa è sostituita la libertà vigilata (228 ss.), salvo che il giudice ritenga di ordinare l’assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro (216; 658 ss. c.p.p.).