Art. 237 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Cauzione di buona condotta

Articolo 237 - codice penale

La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende (149), di una somma non inferiore a € 103,29, né superiore a € 2.065,83 (319 c.p.p.).
In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca (189; 2808, 1944 c.c.) o anche mediante fideiussione solidale (1936 c.c.).
La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

Articolo 237 - Codice Penale

La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende (149), di una somma non inferiore a € 103,29, né superiore a € 2.065,83 (319 c.p.p.).
In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca (189; 2808, 1944 c.c.) o anche mediante fideiussione solidale (1936 c.c.).
La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

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