Il provvedimento di confisca, disposto contestualmente ad archiviazione per morte del reo, di somma di danaro sequestrata come prezzo del reato (nella specie, commercio non autorizzato di plutonio) è legittimo — stante la non estensibilità alle misure di sicurezza patrimoniali, a norma dell’art. 236, comma secondo, c.p. del disposto dell’art. 210 stesso codice che preclude l’applicazione di quelle personali in caso di estinzione del reato — e non è suscettibile di revoca su istanza degli eredi dell’imputato deceduto, che non sono qualificabili come terzi estranei ai quali la cosa appartiene, in quanto un loro eventuale diritto sul bene oggetto della richiesta di restituzione dovrebbe derivare, jure haereditario, da analogo diritto del dante causa, che è insussistente perché estintosi proprio con la confisca. Cass. pen.sez. I, 19 dicembre 2000
Nel caso di proscioglimento per estinzione del reato (nella specie, amnistia) la confisca è obbligatoria solo per le cose obiettivamente criminose o tali da rappresentare un pericolo sociale anche potenziale, mentre non è consentita la confisca facoltativa, trattandosi di misura di sicurezza patrimoniale che l’estinzione del reato rende non applicabile, a norma degli artt. 210 e 236 c.p. (Fattispecie in tema di commercio non autorizzato di cose preziose). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2617 del 23 febbraio 1990 (Cass. pen. n. 2617/1990)