È illegittima l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ordinata con un provvedimento successivo alla sentenza di condanna o di proscioglimento al di fuori dei casi di cui all’art. 205, comma secondo, cod. pen., da considerare tassativi. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l’ordinanza con la quale il g.u.p., il giorno dopo la pronuncia della sentenza di applicazione della pena per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e al di fuori della esecuzione della pena, aveva rigettato la richiesta di modifica della misura cautelare e contestualmente applicato la misura di sicurezza di cui all’art. 86 del medesimo d.P.R.). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 13131 del 28 aprile 2020 (Cass. pen. n. 13131/2020)
In tema di misure di sicurezza, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice di sorveglianza, in sede di accertamento della pericolosità sociale, in assenza di alcun mutamento della situazione di fatto già considerata nel giudizio di cognizione, sostituisca la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata con sentenza irrevocabile (nella specie, di assoluzione per difetto di imputabilità) con la più grave misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario all’interno di una REMS, trattandosi di una decisione assunta in violazione della preclusione derivante dal c.d. giudicato esecutivo. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2452 del 22 gennaio 2020 (Cass. pen. n. 2452/2020)
È legittima la decisione che il tribunale di sorveglianza, investito dell’appello avverso una sentenza di applicazione di una misura di sicurezza personale nei confronti di un imputato prosciolto per totale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, abbia assunto con ordinanza, anziché con sentenza, in quanto nel procedimento dinanzi a detto tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 599, comma 1, cod. proc. pen., il quale rimanda alle forme dell’udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.(In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo con cui il ricorrente lamentava l’illegittimità della decisione assunta dal tribunale di sorveglianza con ordinanza depositata due giorni dopo l’udienza, anziché con sentenza, dando lettura del dispositivo). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 25207 del 6 giugno 2019 (Cass. pen. n. 2452/2019)
Non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice, subito dopo aver disposto con sentenza il proscioglimento dell’imputato per infermità di mente, applichi la misura di sicurezza dell’ospedale psichiatrico giudiziario. (In motivazione, la Corte ha rilevato come la presenza di due provvedimenti formalmente autonomi non contrasta con il disposto dell’art. 205, comma primo, cod. pen. perché la sentenza e l’ordinanza, nella loro sostanziale contestualità, sono fra loro coordinate, tanto da far considerare quest’ultima come integrativa della prima). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 42472 del 31 ottobre 2012 (Cass. pen. n. 42472/2012)
La revoca della dichiarazione di abitualità nel delitto è inscindibile dalla valutazione di attuale applicabilità – o prosecuzione – di una misura di sicurezza, giacché l’abitualità è un aspetto della pericolosità del soggetto, a sua volta presupposto della misura di sicurezza, e la relativa valutazione va effettuata, in termini di attualità, quando la misura debba essere in concreto applicata. Ne consegue che, poiché nel concorso di pena detentiva e di misura di sicurezza, quest’ultima si applica dopo l’esecuzione o l’estinzione della prima, il «lontano fine pena» costituisce di diritto condizione ostativa ad un riesame anticipato della permanenza o meno dell’abitualità. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 267 del 8 gennaio 2004 (Cass. pen. n. 267/2004)
La sentenza non passa mai in giudicato per quanto concerne le misure di sicurezza, data la natura sostanzialmente amministrativa di queste, la loro modificabilità e revocabilità, e l’applicabilità ex officio persino dopo la sentenza nei casi indicati dall’art. 205 c.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4077 del 21 settembre 1995 (Cass. pen. n. 4077/1995)
Le misure di sicurezza debbono essere ordinate dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna o di proscioglimento contestualmente alla stessa (art. 205 comma primo c.p.) salvo che nei casi tassativamente indicati dalla legge (nn. 1, 2, 3 del comma secondo dell’articolo citato) tra i quali non figurano le ipotesi dei cosiddetti quasi reati (art. 115 c.p.); ciò per l’evidente ragione che le condizioni di pericolosità che il reato o il quasi reato manifesta possono essere oggetto di una valutazione complessa ed immediata solo attraverso una sentenza (artt. 202, 203 c.p.). Tale sistema non è stato in alcun modo innovato dall’art. 679 c.p.p., il quale non ha inciso sulla normativa relativa alla competenza ad ordinare la misura di sicurezza. (Nella specie, relativa a risoluzione di conflitto di competenza, la S.C. ha ritenuto che l’applicazione della misura della libertà vigilata è riservata al tribunale e non al giudice di sorveglianza, in quanto solo il primo può disporla essendo a ciò autorizzato per un fatto [istigazione non accolta] non preveduto dalla legge come reato [art. 229 n. 2 c.p. in relazione all’art. 115 stesso codice]). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4823 del 14 gennaio 1993 (Cass. pen. n. 4823/1993)