Art. 210 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Effetti della estinzione del reato o della pena

Articolo 210 - codice penale

La estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione (150 ss.).
L’estinzione della pena (171 ss.) impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo (205), ma non impedisce l’esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata (216, 228).
Qualora per effetto di indulto o di grazia (174) non debba essere eseguita [la pena di morte (1) ovvero], in tutto o in parte, la pena dell’ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni (672 ss. c.p.p.).

Articolo 210 - Codice Penale

La estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione (150 ss.).
L’estinzione della pena (171 ss.) impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo (205), ma non impedisce l’esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata (216, 228).
Qualora per effetto di indulto o di grazia (174) non debba essere eseguita [la pena di morte (1) ovvero], in tutto o in parte, la pena dell’ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni (672 ss. c.p.p.).

Note

(1) Si veda la nota 1 sub art. 9.

Massime

Il giudice dell’esecuzione può applicare il beneficio dell’amnistia “propria” nel caso in cui il provvedimento normativo sia intervenuto dopo la sentenza di condanna di primo grado (e dunque senza che il giudice della cognizione abbia potuto esprimersi in merito) ed il condannato non abbia proposto appello avverso tale pronuncia. (In motivazione la Corte ha precisato che non si forma, in una simile ipotesi, alcun giudicato negativo in ordine alla possibilità di riconoscere il beneficio, nè l’interessato è obbligato ad impugnare la sentenza di condanna). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 49178 del 18 novembre 2016 (Cass. pen. n. 49178/2016)

In tema di misure di sicurezza, in presenza di una causa di estinzione della pena è preclusa l’applicazione delle misure personali in quanto le stesse – salva l’ipotesi di cui all’art. 205, comma secondo n. 3, cod. pen. – conseguono ad una condanna che comporti l’effettiva esecuzione della pena. (Fattispecie in tema di indulto relativamente all’applicazione della misura dell’assegnazione ad una colonia agricola, irrogata per una condanna per reati in materia di prostituzione). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5500 del 9 febbraio 2009 (Cass. pen. n. 5500/2009)

L’affidamento al servizio sociale è misura alternativa alla sola detenzione e pertanto l’esito positivo del periodo di prova comporta esclusivamente l’estinzione della pena detentiva e non invece della pena pecuniaria o delle misure di sicurezza. Infatti l’estinzione della pena consegue in tal caso ad una forma di espiazione della pena con modalità alternative alla detenzione e non ha pertanto come effetto quella di impedire l’applicazione delle misure di sicurezza ai sensi dell’art. 210, comma secondo c.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 762 del 17 gennaio 2005 (Cass. pen. n. 762/2005)

L’estinzione del reato, a norma dell’art. 210 c.p., impedisce di per sè l’applicazione della misura di sicurezza, e ne fa cessare l’applicazione. Ne consegue che, poiché, nel caso di assoluzione (nella specie, in appello) da uno dei reati contestatigli, il condannato versa in una situazione analoga, il magistrato di sorveglianza deve valutare la situazione giuridica creatasi ed accertare se la residua pena si riferisca a reati per i quali è applicabile la misura originariamente disposta dalla sentenza riformata in appello. Si tratta di una interpretazione del titolo che compete al magistrato di sorveglianza e, in caso di appello, al tribunale di sorveglianza, nel normale esercizio delle attribuzioni conferite, dovendosi ritenere che tutto ciò che si riferisce all’erronea applicazione di una misura di sicurezza fuori dei casi consentiti, in quanto violazione del più ampio principio di legalità, rientra nei suoi poteri decisionali. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4077 del 21 settembre 1995 (Cass. pen. n. 4077/1995)

L’esclusione dell’applicazione delle misure di sicurezza in conseguenza dell’estinzione della pena postula che la pena stessa sia estinta nella sua totalità e non soltanto in parte. (Fattispecie in tema di indulto relativo soltanto ad una parte della pena inflitta). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5556 del 17 gennaio 1995 (Cass. pen. n. 5/1993)

Anche nel caso di estinzione del reato, astrattamente non incompatibile con la confisca in forza del combinato disposto degli artt. 210 e 236, comma secondo, c.p., per stabilire se debba farsi luogo a confisca deve aversi riguardo alle previsioni di cui all’art. 240 c.p. e alle varie disposizioni speciali che prevedono i casi di confisca, potendo conseguentemente questa esser ordinata solo quando alla stregua di tali disposizioni la sua applicazione non presupponga la condanna e possa aver luogo anche in seguito al proscioglimento. (Nella specie, in cui veniva in rilievo il reato di partecipazione a giuoco d’azzardo, la Cassazione ha ritenuto che, essendo detto reato estinto per amnistia, non potesse esser disposta la confisca ex art. 722 c.p. del denaro esposto nel giuoco, presupponendo tale norma la condanna dell’imputato). Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 5 del 23 aprile 1993 (Cass. pen. n. 5/1993)

In tema di applicazione dell’indulto, il condono parziale della pena irrogata non consente la revoca della misura di sicurezza già applicata, in quanto il disposto dell’art. 210, secondo comma, cod. pen. si riferisce alle cause di estinzione totale della pena prevista dagli artt. 171, 172, 173 e 174, cod. pen., tra le quali non rientra l’espiazione della stessa. (Nella specie l’imputato, condannato a quattro anni di reclusione di cui due già espiati e due condonati, sosteneva che, essendosi estinta la pena, doveva essere disposta «di diritto» la revoca della misura di sicurezza inflittagli). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2744 del 30 luglio 1986 (Cass. pen. n. 2744/1986)

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