La fungibilità fra pena e misura di sicurezza detentiva di cui all’art. 657, cod. proc. pen., opera soltanto nel caso in cui quest’ultima sia stata provvisoriamente applicata per la stessa causa, determinando una ininterrotta privazione della libertà personale dell’imputato, riferibile in parte a custodia cautelare e in parte ad applicazione provvisoria di misura di sicurezza, con la conseguenza che tale criterio non opera quando sia stata applicata la sola misura di sicurezza detentiva in via definitiva. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5815 del 7 febbraio 2018 (Cass. pen. n. 5815/2018)
L’esecuzione della libertà vigilata, in conseguenza dell’unificazione di più misure di sicurezza della medesima specie, applicate, con sentenze penali di condanna, per fatti commessi in tempi diversi, è correttamente disposta, ai sensi degli artt. 211 e 212 c.p., dopo che le pene detentive sono state scontate e completamente eseguite, a nulla rilevando i periodi di detenzione a qualsiasi altro titolo sofferti, in quanto il principio della fungibilità della detenzione non opera tra pene e misure di sicurezza: sicché il periodo trascorso in custodia cautelare o in espiazione di pena non può mai valere come anticipata esecuzione di misura di sicurezza; mentre può solo, ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare, tenersi conto, ai sensi dell’art. 297 c.p.p., dell’internamento per misura di sicurezza e può solo, ai fini della determinazione della pena detentiva da espiare, tenersi conto, ai sensi dell’art. 657 stesso codice, oltre che della custodia cautelare, anche della misura di sicurezza detentiva provvisoriamente applicata, sempre che questa non sia divenuta definitiva. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1534 del 13 aprile 1996 (Cass. pen. n. 1534/1996)
Le misure di sicurezza e le misure di prevenzione sono in via generale incompatibili, data la prevalenza delle prime sulle seconde: solo nel caso di concorso tra soggiorno obbligato e libertà vigilata le due misure sono compatibili, giacché il divieto di cumulo, stabilito dall’art. 10 L. 27 dicembre 1956, n. 1423 non si riferisce all’obbligo di soggiorno che è misura autonoma e distinta, come si evince dagli artt. 3, 5 e 6 della legge medesima. In tal caso la misura di prevenzione prevale su quella di sicurezza per l’assimilabilità del soggiorno obbligato alla misura di sicurezza detentiva, sicché la libertà vigilata va eseguita successivamente e cioè dopo la cessazione dell’altra. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4040 del 22 dicembre 1986 (Cass. pen. n. 4040/1986)