Le disposizioni che prevedono il divieto di applicare la misura della custodia cautelare in carcere e l’obbligo di disporre il rinvio dell’esecuzione nei confronti delle persone malate di Aids sono di stretta applicazione. Ne consegue che la persona affetta da tale patologia alla quale sia stata applicata misura di sicurezza detentiva (nella specie ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario), non ha titolo per fruire di differimento dell’esecuzione della misura stessa. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4520 del 23 novembre 1995 (Cass. pen. n. 4520/1995)
La censura mossa dal condannato per non essere stata applicata, prima della sostituzione della libertà vigilata con l’assegnazione ad una casa di lavoro, la cauzione di buona condotta in aggiunta alla libertà vigilata, è destituita di fondamento poiché rientra nella discrezionalità del magistrato di sorveglianza la scelta della misura, rapportandola alla gravità della violazione commessa, sicché egli può addivenire alla sostituzione suddetta direttamente, anche senza prima applicare la cauzione, ove ritenga che la trasgressione realizzata dal libero vigilato sia di tale entità da evidenziare una pericolosità sociale paralizzabile solo con la misura di sicurezza detentiva. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3999 del 23 novembre 1992 (Cass. pen. n. 3999/1992)
Nessuna delle misure di sicurezza tra quelle indicate tassativamente dagli artt. 215 e 236 c.p., in relazione all’art. 199 stesso codice, può essere applicata al colpevole che sia stato prosciolto per una causa diversa da quelle previste espressamente dagli artt. 49 (reato impossibile), 115 (istigazione ed accordo a commettere un delitto), 222 (reato commesso da persona non imputabile per infermità mentale e situazioni a questa equiparate), 224 (reato commesso da minore degli anni quattordici) c.p., in quanto presupposto indefettibile delle misure di sicurezza — compresa quella della libertà vigilata che ha carattere generale — prevedute dal codice penale è l’esistenza di una sentenza di condanna (salvo il disposto dell’art. 205 comma secondo in relazione all’art. 109 c.p.). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 686 del 17 maggio 1990 (Cass. pen. n. 686/1990)