Art. 199 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge

Articolo 199 - codice penale

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti (25 Cost.).

Articolo 199 - Codice Penale

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti (25 Cost.).

Massime

È inammissibile l’impugnazione avverso la sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità al fine di ottenere la revoca della misura di sicurezza, senza nulla dedurre in ordine alla sussistenza del reato, in quanto l’accertata imputabilità comporterebbe l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, con conseguente riforma della sentenza di proscioglimento in una sentenza di condanna, in violazione del divieto di “reformatio in pejus”. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14795 del 13 maggio 2020 (Cass. pen. n. 14795/2020)

In tema di misura di sicurezza personale del ricovero in O.P.G., nella ipotesi in cui l’internato sia stato trasferito altrove, per l’esecuzione di un periodo di licenza finale di esperimento, il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti di cui all’art.208 cod.pen. è, secondo la regola generale di cui all’art. 677 cod.proc.pen., quello nel cui ambito territoriale insiste l’ospedale psichiatrico dal quale il predetto è stato trasferito e non quello del luogo ove si è svolto l’esperimento finale.(In motivazione la Suprema Corte ha precisato che la licenza finale di esperimento costituisce non un provvedimento giudiziale, ma una mera modalità esecutiva della misura di sicurezza, risultando quindi irrilevante l’eventuale chiusura “medio tempore”, dell’O.P.G. di provenienza). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 32766 del 27 luglio 2016 (Cass. pen. n. 32766/2016)

L’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni – prevista dall’art. 235 cod. pen., come modificato dal D.L. n. 92 del 2008, conv. con modif. in legge n. 125 del 2008 – costituisce una misura di sicurezza personale che trova la sua disciplina generale negli art. 199 ss cod. pen. e può essere ordinata dal giudice solo ove, con congrua e logica motivazione, accerti, alla luce dei criteri posti dall’art. 133 cod. pen., la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, la quale si può manifestare principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 15447 del 20 aprile 2012 (Cass. pen. n. 15447/2012)

Le misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario possono essere concesse solo con riferimento alla esecuzione delle “pene” e non anche per le misure di sicurezza disciplinate dagli artt. 199 e ss. c.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1058 del 29 marzo 1999 (Cass. pen. n. 1058/1999)

La constatata mancata convalida del sequestro (probatorio o preventivo) operato dalla polizia giudiziaria impone la restituzione del manufatto abusivo, e ciò ancorché di questo sia stata ordinata la demolizione ai sensi dell’art. 7 della L. 28 febbraio 1985, n. 47; la restituzione, infatti, non è compatibile con l’ordine di demolizione, il quale, per il principio di tassatività delle misure di sicurezza, non può essere qualificato come sanzione atipica ad effetto ablativo, parzialmente assimilabile alla confisca obbligatoria. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 804 del 12 marzo 1996 (Cass. pen. n. 804/1996)

L’ordine di demolizione ex art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47 non può essere qualificato «sanzione giurisdizionale atipica ad effetto ablativo», assimilabile parzialmente alla confisca obbligatoria e sostitutivo ed assorbente del sequestro probatorio o preventivo, perché non è concepibile un’assimilazione parziale dell’ordine di demolizione ad una misura di sicurezza, atteso il principio di tassatività delle stesse (art. 199 c.p.), mentre i dettati degli artt. 262, comma quarto e 323 comma terzo c.p.p. consentono il permanere del sequestro dopo la sentenza definitiva solo se sia disposta la confisca. Pertanto non è possibile mantenere il sequestro probatorio o preventivo di una costruzione abusiva dopo la sentenza definitiva. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 104 del 25 febbraio 1995 (Cass. pen. 104/1995)

Applicata ad un soggetto, con diversi provvedimenti, la misura di sicurezza della libertà vigilata, non è consentito, in sede di unificazione disposta ai sensi dell’art. 209, comma 1, c.p.p., aggiungere alla detta misura il divieto di soggiorno, ostandovi il principio di legalità sancito, in materia di misure di sicurezza, dall’art. 25, comma 3, Cost. e dall’art. 199 c.p., né potendosi ritenere che il divieto di soggiorno, costituente diversa ed autonoma misura (art. 233 c.p.), sia inquadrabile nell’ambito delle prescrizioni intese ad evitare le occasioni di nuovi reati, previste in materia di libertà vigilata dall’art. 228, comma 1, c.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2196 del 26 agosto 1994 (Cass. pen. n. 2196/1994)

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