Art. 201 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero

Articolo 201 - codice penale

Quando, per un fatto commesso all’estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato (711), è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.
Nel caso indicato nell’articolo 12, n. 3, l’applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all’accertamento che la persona sia socialmente pericolosa (11, 203; 677 ss. c.p.p.).

Articolo 201 - Codice Penale

Quando, per un fatto commesso all’estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato (711), è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.
Nel caso indicato nell’articolo 12, n. 3, l’applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all’accertamento che la persona sia socialmente pericolosa (11, 203; 677 ss. c.p.p.).

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