Art. 202 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Applicabilità delle misure di sicurezza

Articolo 202 - codice penale

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose (203), che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.
La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato (49, 115).

Articolo 202 - Codice Penale

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose (203), che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.
La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato (49, 115).

Massime

L’assoluzione dell’imputato per essere stato il reato commesso da persona non imputabile per vizio totale di mente al momento del fatto prevale sulla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, presupponendo quest’ultima pronuncia un giudizio positivo circa la configurabilità del reato contestato e l’ascrivibilità al suo autore. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8778 del 4 marzo 2020 (Cass. pen. n. 8778/2020)

Ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza personale nei confronti dell’imputato ammesso al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, il giudice resta, comunque, libero di operare apprezzamenti anche divergenti sul piano della pericolosità del “collaboratore”, purché fondati su specifiche e significative emergenze. (Fattispecie in cui è stata ritenuta adeguata la motivazione della pericolosità sociale in ragione della gravità del reato di omicidio commesso e delle relazioni criminali dell’imputato nell’ambito di una struttura associativa mafiosa.) Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 43824 del 28 ottobre 2019 (Cass. pen. n. 43824/2019)

A seguito dell’abrogazione dell’art. 204 cod. pen. ad opera dell’art. 31 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, sussiste sempre l’obbligo del previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto nei cui confronti deve essere ordinata una misura di sicurezza personale, accertamento che deve quindi essere svolto dal giudice di merito prima della statuizione relativa alla misura di sicurezza, a nulla rilevando la possibilità di effettuare tale accertamento anche in sede di esecuzione. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44339 del 3 novembre 2015 (Cass. pen. n. 44339/2015)

Il giudice che ritenga di applicare una misura di sicurezza personale ha l’obbligo di motivare in ordine alla accertata attuale pericolosità sociale dell’imputato, mentre non è richiesta alcuna esplicita motivazione nel caso in cui detta pericolosità sia ritenuta insussistente. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 41677 del 25 novembre 2010 (Cass. pen. n. 41677/2010)

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