(1) Lo Stato ha ipoteca legale (2808, 2817 c.c.) sui beni dell’imputato a garanzia del pagamento (265 ss. c.p.p.):
1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato;
2) delle spese del procedimento;
3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena (188);
4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l’infermità;
5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno (185), comprese le spese processuali;
6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.
L’ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale (2818 ss. c.c.), dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile (648 c.p.p.).
Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l’ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell’imputato (317 ss. c.p.p.; 671 c.p.c.).
Gli effetti dell’ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento. Se l’imputato offre cauzione (237), può non farsi luogo alla iscrizione della ipoteca legale o al sequestro.
Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati (2745 c.c.) rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.