Art. 190 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile

Articolo 190 - codice penale

Le garanzie stabilite nell’articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile (2047 ss. c.c.), limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale (1), sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell’imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo precedente (320 c.p.p.).

Articolo 190 - Codice Penale

Le garanzie stabilite nell’articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile (2047 ss. c.c.), limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale (1), sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell’imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo precedente (320 c.p.p.).

Note

(1) L’art. 218 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, ha abrogato le disposizioni del codice penale che prevedono l’ipoteca legale.

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